Sentenza n. 1046/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento prot.-OMISSIS- – L.P. adottato dalla Questura di Agrigento in data 21.07.2025 e notificato in data 22.08.2025 con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n.-OMISSIS- in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cui la Commissione territoriale aveva riconosciuto la protezione speciale nel 2023 e al quale era stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno nell'aprile 2024, aveva chiesto nell'aprile 2025 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura, dopo il preavviso di diniego, aveva respinto l'istanza ritenendo che il riconoscimento della protezione speciale fosse successivo all'entrata in vigore della novella introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. Il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, con particolare riferimento alla disciplina transitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato, ha ritenuto che, ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato secondo la disciplina previgente, lo sbarramento temporale rilevante sia la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, non la data del successivo riconoscimento o rilascio del titolo. La disciplina transitoria non consente quindi di introdurre un'ulteriore condizione ostativa basata sul fatto che il permesso sia stato materialmente rilasciato dopo il 5 maggio 2023, quando la relativa domanda era stata presentata anteriormente. Nel caso concreto, il titolo era stato rilasciato in corso di validità e la domanda di conversione rientrava nel regime transitorio applicabile. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicati gli ulteriori accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
La disciplina della conversione del titolo di soggiorno è stata esaminata nel quadro della normativa applicabile ai permessi per protezione speciale.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998
La disposizione costituisce il fondamento della protezione speciale e della disciplina transitoria dei permessi già rilasciati secondo la normativa previgente.
art. 7, comma 2, d.l. 20/2023
La disciplina transitoria deve essere interpretata nel senso che lo sbarramento temporale rilevante è riferito alla data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, senza aggiungere quale condizione ostativa la data di riconoscimento o di rilascio del permesso.
l. 5 maggio 2023, n. 50
La legge di conversione del d.l. n. 20/2023 ha modificato la disciplina della protezione speciale, rendendo necessaria l'applicazione del regime transitorio ai titoli formatisi secondo la disciplina previgente.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
La Commissione territoriale ha trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi per protezione speciale rilasciati secondo la disciplina previgente, lo sbarramento temporale previsto dalla disciplina transitoria va riferito alla data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, non alla data del successivo riconoscimento della protezione né a quella di rilascio materiale del permesso.
- Non è consentito all'amministrazione introdurre, in via interpretativa, un'ulteriore condizione ostativa alla conversione fondata sul rilascio del permesso di protezione speciale dopo l'entrata in vigore della novella, quando l'istanza di protezione speciale era stata presentata entro il termine rilevante previsto dalla disciplina transitoria.
- I permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora validi conservano, se ricorrono gli altri requisiti di legge, la facoltà di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quale misura di salvaguardia dell'affidamento maturato dal titolare del permesso.
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