Regolamento (UE) 2018/243
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/243 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione di 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dione, esan-3,4-dione, acetato di sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 3-metilnona-2-,4-dione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esegue il riesame e autorizza sette sostanze aromatiche come additivi organolettici per mangimi per tutte le specie animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Per ciascuna sostanza sono fissate condizioni d’uso, tenori massimi raccomandati, obblighi di etichettatura e misure di tutela per gli utilizzatori, tenuto conto della valutazione favorevole dell’EFSA. È inoltre previsto un regime transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte ed ეტichettate secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione all’impiego, come additivi organolettici per mangimi destinati a tutte le specie animali, di sette sostanze aromatizzanti e fissazione delle relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, in particolare alle sostanze 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dione, esan-3,4-dione, acetato di sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 3-metilnona-2-,4-dione. Riguarda operatori del settore dei mangimi, fabbricazione e commercializzazione di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti, con specifiche condizioni per l’uso nei mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. Sono previste esclusioni/limitazioni pratiche: l’autorizzazione riguarda l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela e non disciplina un impiego autonomo diverso da quello autorizzato; il richiedente ha ritirato la domanda per l’acqua di abbeveraggio, ma le sostanze possono essere usate nei mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.
Autorizzazione di sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/243 della Commissione autorizza l’uso, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, di sette sostanze aromatiche già esistenti nel registro degli additivi. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e il riesame degli additivi già autorizzati in base alla previgente direttiva 70/524/CEE.
Contesto e valutazione scientifica
I considerando precisano che le sostanze in questione erano state autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE e poi iscritte come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. A seguito della domanda di riesame presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, l’EFSA ha adottato il parere del 19 ottobre 2016, concludendo che, alle condizioni d’impiego proposte, le sostanze non presentano effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente. L’Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie ulteriori dimostrazioni di efficacia, poiché le sostanze sono già efficaci come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è sostanzialmente identica.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per mangimi nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l’allegato distingue alcune soglie per suini e pollame rispetto alle altre specie e categorie per due sostanze specifiche.
Modalità di impiego e condizioni tecniche
L’allegato richiede che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per ciascuna sostanza è inoltre indicato un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con un tasso di umidità del 12%:
- 5 mg/kg per 3-idrossibutan-2-one;
- 5 mg/kg per pentan-2,3-dione;
- 0,5 mg/kg per 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dione;
- 5 mg/kg per esan-3,4-dione;
- 5 mg/kg per acetato di sec-butan-3-onile;
- 0,3 mg/kg per 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione per suini e pollame e 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie;
- 0,3 mg/kg per 3-metilnona-2-,4-dione per suini e pollame e 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie.
Obblighi di etichettatura
Il regolamento rafforza gli obblighi informativi lungo la filiera. L’etichetta dell’additivo deve recare l’indicazione del tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con umidità del 12%. Se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo supera la soglia prevista, sull’etichetta delle premiscele e sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono figurare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Il richiamo in etichetta è espressamente previsto per consentire un migliore controllo dell’uso.
Tutela della salute degli utilizzatori
L’Autorità ha segnalato rischi di contatto con la pelle e con gli occhi e di esposizione respiratoria; la maggior parte delle sostanze è inoltre classificata come irritante per il sistema respiratorio. Per questo motivo gli operatori del settore dei mangimi devono predisporre procedure operative e misure organizzative per affrontare tali rischi. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in questo modo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per evitare interruzioni improvvise del mercato. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme precedenti possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019, la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle sostanze
L’articolo 1 autorizza, nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", le sostanze elencate nell’allegato come additivi destinati all’alimentazione animale, alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Condizioni d’uso e tenori raccomandati
L’allegato prevede che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela, con indicazione nelle istruzioni per l’uso delle condizioni di conservazione e di stabilità. Fissa tenori massimi raccomandati nel mangime completo con umidità al 12%: 5 mg/kg per 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, esan-3,4-dione e acetato di sec-butan-3-onile; 0,5 mg/kg per 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dione; 0,3 mg/kg per 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione per suini e pollame e 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie; 0,3 mg/kg per 3-metilnona-2-,4-dione per suini e pollame e 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie.
Obblighi di etichettatura
L’allegato impone che l’etichetta dell’additivo riporti il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo (umidità 12%). Se tale tenore è superato, l’etichettatura delle premiscele e quella delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Sicurezza per gli utilizzatori
Per tutte le sostanze, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare; se ciò non basta, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Valutazione scientifica e base giuridica
I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7, 9 e 10. La Commissione fonda l’autorizzazione sul parere EFSA del 19 ottobre 2016, che esclude effetti nocivi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte e ritiene non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, trattandosi di sostanze efficaci come aromi alimentari.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte: per sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme previgenti; per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019; per mangimi composti e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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