Sentenza n. 9305/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di infermiere, in possesso dell’odierna parte ricorrente, conseguito in Ucraina, denominato “Dyplom Bakalavra in Medsestrynstvo (Laurea di baccelliere in Infermieristica)”, presso l’istituzione accademica “Università Nazionale di Medicina I.Ya. Horbachevskyi” di Ternopoli (Ucraina), presentata al fine di esercitare la professione di infermiere ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull'istanza di riconoscimento di un titolo professionale ucraino di infermiera
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, del titolo denominato “Dyplom Bakalavra in Medsestrynstvo (Laurea di baccelliere in Infermieristica)”, conseguito presso un'università ucraina, al fine di esercitare in Italia la professione di infermiera. Ha dedotto il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 per la conclusione del procedimento.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto sull'istanza di riconoscimento. Venuto meno l'interesse alla decisione sull'inerzia, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento è intervenuto nelle more del giudizio, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Il termine è indicato come termine entro il quale l'Amministrazione deve ultimare il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale; il suo mancato rispetto ha fondato l'azione contro il silenzio-inadempimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adozione tardiva del provvedimento richiesto nelle more del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, se l'inadempimento ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
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