Ordinanza n. 2251/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, (A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 141 del 21 febbraio 2025, con cui Aria S.p.A. ha aggiudicato a C.M. Service S.r.l. il Lotto 3 della procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari; - del verbale del RUP dell’11 dicembre 2024, nella parte in cui non è stata rilevata la violazione dei minimi salariali e il mancato rispetto degli obblighi contributivi da parte di C.M. Service S.r.l., né la matematica insostenibilità della sua offerta; - dei verbali di gara n. 6 e 7, nonché della Determinazione del Direttore Generale di ARIA S.p.A. n. 837 del 30 luglio 2024 e della nota del RUP in pari data, nella parte in cui, pur essendo la stazione appaltante venuta a conoscenza dell’esistenza in capo a Dussmann Service S.r.l. di una causa di esclusione automatica, non ne ha disposto d’ufficio l’esclusione anche dal Lotto 3, in doverosa applicazione dell’articolo 80, comma 6, D.lgs. n. 50/2016; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento dell’Ente intimato del danno subito dall’odierna ricorrente, in forma specifica, mediante l’annullamento degli atti impugnati e l’affidamento in suo favore dell’appalto, previa occorrendo declaratoria di inefficacia e disponibilità al subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato con C.M. Service S.r.l., ovvero, in subordine, per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda nell’ambito di un separato e autonomo giudizio. (B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da C.M. Service S.r.l. il 23.04.2025: - dei medesimi provvedimenti e atti gravati con il ricorso principale, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della Papalini S.p.A.; (C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale, presentati da C.M. Service S.r.l. il 10.06.2025: - dei medesimi provvedimenti e atti impugnati con il ricorso incidentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura aperta per il servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari, nonché gli atti di gara connessi
Esito
La controversia
Papalini, terza classificata, ha impugnato la rinnovata aggiudicazione del Lotto 3 disposta da ARIA in favore di C.M. Service, chiedendo l’annullamento degli atti, il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Tra i motivi principali ha dedotto che ARIA avrebbe dovuto escludere d’ufficio Dussmann, concorrente collocata in posizione poziore, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, per una violazione fiscale grave e definitivamente accertata consistente nel mancato o ritardato pagamento di un contributo unificato e della relativa sanzione di 18.000 euro. C.M. Service ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti contro la mancata esclusione di Papalini. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza del TAR che aveva annullato la precedente aggiudicazione per vizi nella valutazione delle offerte tecniche; tale sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato, con conseguente reviviscenza dell’aggiudicazione in favore di C.M. Service. Dussmann ha quindi chiesto una nuova sospensione del giudizio, evidenziando la pendenza dinanzi alla Corte di giustizia UE della causa C-76/26, introdotta da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, avente ad oggetto la compatibilità eurounitaria dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 nella parte relativa alle violazioni fiscali, alla soglia fissa di 5.000 euro, all’inclusione del contributo unificato e delle sanzioni e alla possibilità di regolarizzazione nel corso della gara.
La decisione
Il TAR ha sospeso l’intero giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., riservando la disamina delle questioni di inammissibilità del ricorso incidentale. Ha ritenuto sussistente una stretta pregiudizialità tra la causa C-76/26 dinanzi alla Corte di giustizia UE e il secondo motivo del ricorso principale, poiché in entrambi i casi è contestata a Dussmann la medesima irregolarità fiscale e l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 è applicabile ratione temporis. La decisione della Corte di giustizia sulle questioni relative alla compatibilità con il diritto dell’Unione della soglia fissa di 5.000 euro, dell’eventuale inclusione del contributo unificato e delle sanzioni tra le violazioni fiscali rilevanti e dell’assenza di una regolarizzazione successiva è stata ritenuta potenzialmente decisiva per definire il ricorso. Le parti sono state onerate di presentare istanza di fissazione dell’udienza dopo la definizione della causa europea. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle impugnazioni né sulle domande di subentro o risarcimento.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Costituisce, insieme all’art. 295 c.p.c., la base normativa della sospensione impropria per pregiudizialità derivante dalla pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia UE.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone alle parti di presentare istanza di fissazione dell’udienza dopo la definizione del giudizio pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Giustifica la sospensione necessaria quando la decisione di un’altra controversia è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla causa sospesa.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
La disposizione, applicabile ratione temporis, disciplina l’esclusione per violazioni fiscali, inclusa la soglia di rilevanza di 5.000 euro; la sua interpretazione e compatibilità con il diritto UE costituiscono l’oggetto della questione pregiudiziale decisiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per sottoporre alle parti la possibile ragione di sospensione del giudizio.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo amministrativo è giustificata quando un giudizio pendente dinanzi a un altro giudice deve risolvere una questione la cui definizione è strettamente pregiudiziale e potenzialmente decisiva per la causa amministrativa.
- Quando la medesima irregolarità fiscale di un concorrente e la medesima disposizione nazionale sull’esclusione sono oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, il giudice amministrativo può sospendere il giudizio in attesa della decisione europea, se l’interpretazione richiesta è rilevante per la controversia.
- La pendenza di una questione pregiudiziale europea sulla compatibilità dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 con il diritto dell’Unione può incidere sulla decisione relativa all’obbligo di escludere un concorrente per violazioni fiscali, compresa la rilevanza del contributo unificato e delle sanzioni, la soglia fissa di 5.000 euro e la possibilità di regolarizzazione durante la procedura di gara.
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