Cassazione Penale, Sentenza n. 08601/2026 del 04/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia per molteplici profili: (i) violazione del principio ne bis in idem rispetto a precedente sentenza irrevocabile in relazione a una distrazione di 170.000 euro; (ii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62 n.1,3,6 c.p.) con riferimento alla vendita di automezzi come tentativo di salvare stipendi e capacità patrimoniale; (iii) carenza di motivazione rispetto alla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale (omessa indicazione di un conto corrente estero) e mancata acquisizione di una consulenza tecnica contabile indicata dal curatore; (iv) mancata spiegazione delle “discrepanze contabili” rilevate dal curatore e mancata acquisizione della consulenza dell'esperto da questi incaricato; (v) mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare il confronto tra la coimputata Busatta e il curatore su poste di bilancio sospette; (vi) errata valutazione delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena/accessori (presunta duplicazione dell'aumento per continuazione e conferma dell'interdizione dai pubblici uffici).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e ha respinto le censure. Ha confermato le condanne per i reati richiamati (tra cui il delitto di cui all'art.10‑quater D.lgs.74/2000 e la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale) con rideterminazione della pena; ha altresì rilevato che alcuni reati (art. 220 legge fallimentare, capo 3 lett. B e C), nonché la bancarotta semplice patrimoniale e la calunnia, erano già estinti per prescrizione in base alla decisione di merito d'appello. La Corte ha ritenuto molte delle doglianze generiche o volte a rinnovare la valutazione del fatto (censurate come non sindacabili in Cassazione). In particolare: (i) il motivo sul ne bis in idem è stato ritenuto aspecifico e inammissibile per mancata allegazione della corrispondenza fattuale; (ii) i profili che chiedevano il riconoscimento di attenuanti sono stati respinti perché la valutazione in fatto del giudice di merito è insindacabile e per l'assenza dei requisiti di rilevanza sociale degli specifici fatti invocati; (iii) la qualificazione della bancarotta documentale come forma "generica" è stata ritenuta corretta dall'Alta Corte, che ha condiviso la ricostruzione del curatore sulle gravi anomalie contabili (omessa indicazione del conto austriaco, poste attive ingiustificate, indicazioni di saldi errati) e la conseguente incapacità della contabilità di rappresentare la realtà patrimoniale; (iv) le richieste di perizia e di confronto sono state giudicate non decisive o comunque non tali da determinare l'annullamento della decisione; (v) le censure sul trattamento sanzionatorio sono infondate: non c'è stata duplicazione sostanziale dell'aumento per continuazione e la conferma dell'interdizione è conforme alle norme (art. 29 c.p.).
Norme richiamate
art. 220 legge fallimentare
I reati ricompresi in alcune voci (capo 3 lett. B e C) sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha richiamato la misura ma non ha ritenuto fondata la censura sul ne bis in idem per mancanza di specificità.
art. 216 legge fallimentare
La norma descrive due tipologie di bancarotta documentale ("specifica" e "generale"). La Corte ha richiamato la distinzione tra dolo specifico (richiesto per la fattispecie 'specifica') e dolo generico (sufficiente nella fattispecie 'generale') e ha ritenuto integrata la forma generica nel caso di contabilità formalmente presente ma resa inidonea a rappresentare la situazione reale.
art. 217 legge fallimentare
Richiamata per distinguere la bancarotta semplice documentale dall'ipotesi fraudolenta; la Corte ha sottolineato la necessità del dolo specifico per distinguerle.
art. 10‑quater D.lgs. 74/2000
Reato tributario contestato e confermato dalla Corte di merito e riconfermato in Cassazione.
art. 62 cod. pen. (nn.1,3,6)
Richiamata la disciplina delle circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione negativa del merito sui presunti motivi di particolare valore morale o sociale invocati dalla difesa.
art. 29 cod. pen.
Applicazione dell'effetto accessorio dell'interdizione dai pubblici uffici: la Corte ha confermato la misura accessoria (anche nella sua estensione temporale) in relazione alla durata della pena principale.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiesta di acquisizione di prova decisiva (confronto con il curatore) è stata valutata: la Corte ricorda che la prova è "decisiva" solo se avrebbe sicuramente determinato una decisione diversa; il confronto è prova neutrale e rimessa alla discrezionalità del giudice, non sempre ricadente nella categoria delle prove decisive.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata la limitazione dell'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi consentiti dalla norma (limiti di specificità e di deduzione).
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede una precisa e specifica allegazione della coincidenza storico‑materiale del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); contestazioni generiche saranno respinte.
- La Corte di Cassazione non rifa la valutazione del fatto: vizi che consistono in diversa valutazione delle prove di merito sono inammissibili se non indicano errori di diritto o di motivazione.
- Nelle fattispecie di bancarotta documentale va sempre distinguere tra la forma "specifica" (che richiede dolo specifico) e la forma "generale" (sufficiente il dolo generico): la mera formalità dei libri non esclude la responsabilità se la contabilità è resa inefficace o ingannevole.
- La richiesta di consulenza tecnica o di acquisizione di perizia nel giudizio d'appello o in Cassazione è difficilmente decisiva a meno che non si dimostri concretamente che l'assenza della prova abbia impedito una decisione diversa (criterio della "prova decisiva").
- Le circostanze attenuanti di carattere morale o sociale devono rispondere a criteri oggettivi di rilevanza e a un consenso sociale riconosciuto; la loro valutazione resta in primo luogo di competenza del giudice di merito.
- Errori formali nella motivazione della determinazione della pena (es. richiamo materiale ad un capo errato) vengono considerati errori materiali quando non comportano duplicazioni sostanziali dell'aumento; la Cassazione può correggere o rilevare la natura materiale dell'errore senza riformare l'intera statuizione quando la sostanza della decisione è chiara.
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