Cassazione Civile, Ordinanza n. 04562/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di alcuni fabbricati ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2015, sostenendo che gli immobili dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, perché asseritamente inagibili, almeno in parte, a seguito dei danni subiti. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la CTR ha confermato il rigetto, rilevando che gli immobili non risultavano inagibili e che, anzi, l'agibilità era desumibile dal contratto di affitto d'azienda del 16.12.2014, nel quale si affermava che i fabbricati erano in perfette condizioni, con conseguente correttezza dell'imposizione IMU per il 2015. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) travisamento dei fatti ed errore di diritto per non avere la CTR considerato la comunicazione al Comune dei danni e l'avvio dei lavori di ripristino, assumendo che non fosse necessaria una certificazione comunale quale condizione per l'esenzione; 2) violazione dell'art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012 per avere la CTR escluso la comunicazione al Comune dello stato di inagibilità; 3) errore di diritto nell'applicazione delle norme agevolative IMU, deducendo che per gli immobili unitariamente accatastati e parzialmente inagibili l'esenzione dovrebbe riguardare l'intero immobile; 4) errata applicazione dell'art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, per avere la CTR desunto l'agibilità nel 2015 da un contratto del 16.12.2014, anziché verificare lo stato dell'immobile con riferimento al 2012, epoca del sisma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi, fondata non sulla mancata prova di una formale certificazione comunale, ma sull'accertamento di fatto dell'integrale agibilità degli immobili nel 2015. Ha rigettato il terzo motivo perché la CTR non aveva affermato una mera inagibilità parziale, ma aveva escluso in radice l'inagibilità, valorizzando il contratto d'affitto d'azienda che descriveva i fabbricati come in perfette condizioni. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché introduceva una questione nuova non risultante trattata nei giudizi di merito e comunque perché, ai fini dell'esenzione, lo stato di inagibilità va verificato con riferimento all'anno d'imposta oggetto di accertamento; nel caso concreto, la presunzione di agibilità nel 2015 derivava dalla successiva utilizzazione produttiva dell'immobile e il contribuente non aveva contrastato tale presunzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012
"I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente"
La norma richiede, per l'esenzione IMU, che il fabbricato sia distrutto oppure oggetto di ordinanza sindacale di sgombero perché inagibile total o parzialmente, con dichiarazione del contribuente all'autorità comunale; tuttavia, nel caso concreto, il punto decisivo era l'accertata inesistenza dell'inagibilità nel 2015.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di censura invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una specifica ratio decidendi di accertamento in fatto, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure si appuntano su un profilo diverso e non colpiscono quella ratio.
- Ai fini dell'esenzione IMU per i fabbricati danneggiati dal sisma del 2012, la verifica deve riguardare la sussistenza dell'inagibilità o distruzione e la loro permanenza nell'anno d'imposta oggetto di accertamento; non basta invocare astrattamente il nesso con l'evento sismico.
- La deduzione di una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e in quale atto del giudizio di merito l'abbia tempestivamente sollevata.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano nuovi accertamenti di fatto non compiuti dai giudici di merito.
- L'esenzione tributaria speciale per immobili colpiti dal sisma può essere esclusa da elementi fattuali incompatibili con l'inagibilità, come la successiva stipula di un contratto che descriva gli immobili come pienamente agibili e idonei a produrre reddito.
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