Sentenza del 05/07/2023 n. 18980 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha ritualemente rinunciato al ricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha integralmente compensato le spese tra le parti. Ha inoltre precisato che il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo quella norma riservata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso puntava su cinque motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); (2) violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., dedotto giudicato esterno e principio del ne bis in idem a causa di pronunce amministrative sulle deliberazioni tariffarie che avrebbero superato i limiti di legge; (3) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 132 c.p.c., n. 4) perché la CTR avrebbe adottato apoditticamente le argomentazioni della contribuente; (4) omesso esame di fatti decisivi rilevanti per le censure precedenti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); (5) violazione del D.Lgs. n. 446/1997 (art. 62, comma 2, lett. d) e art. 7-octies) e della legittimità delle delibere comunali istitutive e tariffarie (Delib. cons. 26/3/2001 n.36 e successive).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Motivo invocato per dedurre difetto di giurisdizione; non è stato deciso nel merito per effetto della rinuncia del ricorrente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per censurare presunta motivazione omessa o apparente della sentenza di appello; anche questo profilo non è stato esaminato nel merito a causa della rinuncia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; non deciso per rinuncia del ricorrente.
art. 2909 c.c.
Invocato in relazione alla pretesa efficacia del giudicato amministrativo sulle deliberazioni tariffarie; la Corte non è entrata nel merito per estinzione del processo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato esterno/ne bis in idem; non valutato sostanzialmente per effetto della rinuncia.
art. 132 c.p.c., n. 4
Richiamato per contestare l'apparente mancanza di motivazione; il giudizio non si è concluso sul merito.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 62, comma 2, lett. d)
Norma relativa alle competenze e tariffe del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP); si contestava la corretta applicazione dei limiti tariffari, ma la questione non è stata risolta in Cassazione per rinuncia.
art. 7‑octies allegato alla L. n. 43/2005
Riferimento normativo collegato alla disciplina del canone pubblicitario; invocato dal ricorrente senza esito per la rinuncia.
Delib. cons. 26/3/2001 n. 36
Atto comunale istitutivo del CIMP e punto di controversia sulla legittimità delle tariffe; la Corte non ha valutato definitivamente la congruità di tali delibere a seguito della rinuncia.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Citata con riferimento al contributo unificato aggiuntivo
La Corte ha interpretato che la sanzione/contributo aggiuntivo previsto da questa norma (nella versione introdotta dalla L. n. 228/2012) non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda soltanto il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità; la Corte non decide sul merito delle questioni sostanziali non ancora esaminate.
- Quando le parti concordano, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate; la rinuncia facilita spesso soluzioni transattive o compensative tra le parti.
- Le eccezioni di giurisdizione, di giudicato e di violazione di norme procedurali devono essere tempestivamente dedotte e, se il ricorrente rinuncia, restano prive di decisione in Cassazione.
- La norma che introduce obblighi o sanzioni in materia di contributo unificato (es. D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater) si applica restrittivamente: non si estende alla rinuncia dell'impugnazione ma riguarda i casi tipici di soccombenza formale (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
- In controversie tributarie sullegittimità di delibere tariffarie comunali, la mancata prosecuzione del gravame (rinuncia) impedisce di ottenere pronunce di legittimità che possano definitivamente risolvere questioni interpretative complesse, lasciando invariata la situazione derivante dalle decisioni di merito precedenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 130 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 420 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 502 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 9630 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 18960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 18975 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →