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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 18980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha ritualemente rinunciato al ricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha integralmente compensato le spese tra le parti. Ha inoltre precisato che il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo quella norma riservata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso puntava su cinque motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); (2) violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., dedotto giudicato esterno e principio del ne bis in idem a causa di pronunce amministrative sulle deliberazioni tariffarie che avrebbero superato i limiti di legge; (3) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 132 c.p.c., n. 4) perché la CTR avrebbe adottato apoditticamente le argomentazioni della contribuente; (4) omesso esame di fatti decisivi rilevanti per le censure precedenti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); (5) violazione del D.Lgs. n. 446/1997 (art. 62, comma 2, lett. d) e art. 7-octies) e della legittimità delle delibere comunali istitutive e tariffarie (Delib. cons. 26/3/2001 n.36 e successive).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Motivo invocato per dedurre difetto di giurisdizione; non è stato deciso nel merito per effetto della rinuncia del ricorrente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per censurare presunta motivazione omessa o apparente della sentenza di appello; anche questo profilo non è stato esaminato nel merito a causa della rinuncia.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; non deciso per rinuncia del ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato in relazione alla pretesa efficacia del giudicato amministrativo sulle deliberazioni tariffarie; la Corte non è entrata nel merito per estinzione del processo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato esterno/ne bis in idem; non valutato sostanzialmente per effetto della rinuncia.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato per contestare l'apparente mancanza di motivazione; il giudizio non si è concluso sul merito.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 62, comma 2, lett. d)

    Norma relativa alle competenze e tariffe del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP); si contestava la corretta applicazione dei limiti tariffari, ma la questione non è stata risolta in Cassazione per rinuncia.

  • art. 7‑octies allegato alla L. n. 43/2005

    Riferimento normativo collegato alla disciplina del canone pubblicitario; invocato dal ricorrente senza esito per la rinuncia.

  • Delib. cons. 26/3/2001 n. 36

    Atto comunale istitutivo del CIMP e punto di controversia sulla legittimità delle tariffe; la Corte non ha valutato definitivamente la congruità di tali delibere a seguito della rinuncia.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Citata con riferimento al contributo unificato aggiuntivo

    La Corte ha interpretato che la sanzione/contributo aggiuntivo previsto da questa norma (nella versione introdotta dalla L. n. 228/2012) non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda soltanto il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità; la Corte non decide sul merito delle questioni sostanziali non ancora esaminate.
  • Quando le parti concordano, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate; la rinuncia facilita spesso soluzioni transattive o compensative tra le parti.
  • Le eccezioni di giurisdizione, di giudicato e di violazione di norme procedurali devono essere tempestivamente dedotte e, se il ricorrente rinuncia, restano prive di decisione in Cassazione.
  • La norma che introduce obblighi o sanzioni in materia di contributo unificato (es. D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater) si applica restrittivamente: non si estende alla rinuncia dell'impugnazione ma riguarda i casi tipici di soccombenza formale (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
  • In controversie tributarie sullegittimità di delibere tariffarie comunali, la mancata prosecuzione del gravame (rinuncia) impedisce di ottenere pronunce di legittimità che possano definitivamente risolvere questioni interpretative complesse, lasciando invariata la situazione derivante dalle decisioni di merito precedenti.

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