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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca dei nulla osta n. -OMISSIS- e n. P-AV/L/Q/ 2023/-OMISSIS-, emessi dalla Prefettura di Avellino l’11 agosto 2025;

Giustizia amministrativa202501795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca di due nulla osta al lavoro rilasciati a cittadini stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui la Prefettura di Avellino ha revocato due nulla osta già rilasciati. Le revoche erano fondate sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale, esaminato il numero complessivo delle domande presentate nell’ambito dei decreti flussi 2022 e 2024 e valutata la capacità economica della società, aveva espresso parere favorevole soltanto per sei quote. L’Ispettorato ha successivamente precisato che il reddito aziendale doveva essere sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi quelli stranieri cui si riferivano le domande, e che i pareri negativi erano stati inseriti esclusivamente nelle pratiche relative a lavoratori provenienti da Paesi a rischio. La ricorrente ha contestato, anche con memoria, la valutazione amministrativa relativa alla propria capacità economica e la conseguente revoca dei nulla osta.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto condivisibile la relazione istruttoria depositata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nella quale era illustrato il percorso logico-giuridico seguito e spiegato il criterio di selezione delle sei domande ammesse, in rapporto alla capacità reddituale della società e al costo complessivo dei lavoratori. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la titolarità, in capo al datore di lavoro, del reddito nella misura prevista dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per l’esito positivo della procedura, poiché dimostra l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro; di conseguenza, la mancanza di reddito adeguato costituisce legittimo motivo di revoca del nulla osta. Non ravvisando, in questa fase, una ragionevole probabilità di fondatezza delle censure, il giudice ha negato la sospensione degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e degli interessi coinvolti. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura

    Il reddito del datore di lavoro deve essere adeguato a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro; la sua insufficienza legittima la revoca del nulla osta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per disporre l’oscuramento del provvedimento a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per la tutela dei dati personali e l’oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • La disponibilità, in capo al datore di lavoro che richiede il nulla osta al lavoro per cittadini stranieri, di un reddito adeguato a sostenere il costo complessivo dei lavoratori costituisce un presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura.
  • L’insufficienza del reddito del datore di lavoro, accertata sulla base del numero complessivo dei lavoratori e delle domande presentate, può costituire legittimo motivo di revoca di un nulla osta già rilasciato.
  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere rigettata quando la documentazione istruttoria dell’amministrazione espone in modo dettagliato il percorso logico-giuridico seguito e non emergono elementi idonei a dimostrare il fumus boni iuris delle censure.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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