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Sentenza

Sentenza n. 2044/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Palermo relativa alla fruizione della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4340/2023 del Tribunale del lavoro di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a rendere fruibile la Carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, comprovando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha inoltre richiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine per l’adempimento, e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. È stata riconosciuta, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. È stata respinta la domanda di rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario e comunque non cumulabile con gli interessi legali per le somme retributive successive al 31 dicembre 1994, salvo il caso in cui la rivalutazione ecceda gli interessi, circostanza non documentata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori. Il TAR ha inoltre precisato l’obbligatorietà dell’incarico di ausiliario del giudice, l’obbligo del commissario di depositare gli atti esclusivamente tramite PAT e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell’esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. quale base del giudizio di ottemperanza e, al comma 4, lett. e), per la penalità di mora.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per incentivare l’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

    Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo concorre a integrare i presupposti per l’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994 esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, con esclusione di questi ultimi.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione l’integrale esecuzione del titolo quando sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato per l’ottemperanza spontanea, il giudice può nominare un commissario ad acta, la cui attività può essere subordinata all’istanza della parte interessata e svolgersi entro un ulteriore termine.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico è obbligatorio, non dà luogo a compenso autonomo e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle soggette alla legge n. 89/2001.
  • Per le somme retributive dovute al pubblico dipendente per periodi successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili: la rivalutazione è riconoscibile solo per l’eventuale differenza eccedente gli interessi e deve essere specificamente documentata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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