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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19596 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Concordato preventivo - Sentenza di omologazione - Registrazione - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso di mora relativo all’imposta di registro applicata alla sentenza di omologazione del concordato preventivo della società M.L. S.p.A. Contestava, tra l’altro, la regolarità della notifica dell’avviso di liquidazione, la sua asserita definitività e, soprattutto, l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale anziché fissa. Sosteneva inoltre che l’obbligo d’imposta fosse venuto meno a seguito della successiva risoluzione del concordato e della dichiarazione di fallimento della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che la sentenza di omologazione del concordato preventivo rientra nella previsione dell’art. 8, comma 1, lettera g), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, relativa genericamente agli atti "di omologazione". Pertanto, l’imposta di registro deve essere applicata in misura fissa e non proporzionale. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente a tale motivo. Le spese dei giudizi sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lettera g), tariffa allegata

    La disposizione comprende genericamente le sentenze e gli atti di omologazione; la sentenza di omologazione del concordato preventivo deve quindi essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lettera b), tariffa allegata

    La ricorrente ne contestava l’applicazione, sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla voce relativa agli atti soggetti a imposta proporzionale; tale impostazione è stata disattesa dalla Corte.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e deciso direttamente la controversia nel merito.

  • art. 139 c.p.c.

    La ricorrente lo aveva invocato per contestare la validità della notificazione dell’avviso di liquidazione; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 3, e d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Le norme erano richiamate in relazione alla definitività dell’avviso di liquidazione e all’autonoma impugnabilità dell’avviso di mora; anche tali questioni non sono state esaminate nel merito perché assorbite.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di omologazione del concordato preventivo non realizza direttamente un trasferimento o un atto espressamente soggetto a imposta proporzionale, deve essere ricondotta alla categoria generale degli atti di omologazione e tassata in misura fissa.
  • La qualificazione fiscale dell’atto dipende dal suo contenuto e dalla voce tariffaria applicabile, non dalla sola presenza di effetti economici o patrimoniali nell’operazione concordataria.
  • La successiva risoluzione del concordato o il fallimento del debitore non costituiscono, secondo questa decisione, il presupposto determinante per stabilire la misura dell’imposta: la questione principale è la corretta qualificazione originaria della sentenza di omologazione.
  • Se un motivo di ricorso è decisivo e conduce all’accoglimento della domanda, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti senza essere esaminati nel merito.
  • In casi analoghi occorre verificare sia la specifica voce della tariffa dell’imposta di registro sia il contenuto effettivo del provvedimento giudiziario, distinguendo l’omologazione in sé dagli eventuali atti traslativi o negoziali autonomi compresi nella procedura.

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