Cassazione Civile, Ordinanza n. 15626/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso di un credito IVA maturato da una società consolidata e ceduto alla consolidante nell'ambito del consolidato di gruppo. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, l'Agenzia aveva ottenuto in appello il rigetto della domanda, sul rilievo che, in costanza di consolidato, i crediti trasferiti dalla consolidata alla consolidante possono essere utilizzati solo in compensazione e non chiesti a rimborso. In cassazione la società ha denunciato la violazione dell'art. 7 del D.M. 9 giugno 2004, delle norme sul consolidato nazionale e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rimborsabilità del credito IVA ceduto alla consolidante.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che l'art. 7 del D.M. 9 giugno 2004 disciplina, durante la vigenza del consolidato, la cessione dei crediti ai soli fini della compensazione con l'imposta dovuta dalla consolidante, senza prevedere il rimborso. Ha inoltre distinto tale disciplina dall'art. 124, comma 4, TUIR, che opera invece nel diverso caso di interruzione anticipata del consolidato e stabilisce la permanenza nella esclusiva disponibilità della controllante dei crediti chiesti a rimborso e delle eccedenze riportate a nuovo. Poiché nella specie il consolidato era in costanza di efficacia, il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. Il ricorso è stato pertanto rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 7 D.M. 9 giugno 2004
In costanza di consolidato, consente la cessione dei crediti della consolidata alla consolidante solo ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito dovuta dalla consolidante, entro i limiti previsti, senza estendere tale effetto al rimborso.
artt. 117-128 T.U.I.R.
Costituiscono la disciplina del consolidato nazionale cui si raccorda il D.M. 9 giugno 2004.
art. 124, comma 4, T.U.I.R.
"le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nella esclusiva disponibilità della società o ente controllante"
Si applica alla diversa ipotesi di interruzione anticipata del consolidato prima della scadenza del triennio o del maggiore periodo di durata; in tal caso le eccedenze restano nella esclusiva disponibilità della controllante.
art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997
Richiamato per individuare i crediti utilizzabili in compensazione nell'ambito della cessione prevista dal D.M. 9 giugno 2004.
art. 25 D.Lgs. n. 241 del 1997
È richiamato come limite per l'importo non utilizzato del credito cedibile ai fini della compensazione.
art. 43-ter d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come base per la cessione delle eccedenze d'imposta.
art. 2033 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel regime del consolidato nazionale, la cessione dei crediti dalla società consolidata alla consolidante è funzionale alla compensazione all'interno del gruppo e, in assenza di una specifica previsione contraria, non attribuisce di per sé il diritto al rimborso del credito ceduto.
- La disciplina applicabile durante la fisiologica vigenza del consolidato è distinta da quella prevista per l'interruzione anticipata del regime: solo in quest'ultima ipotesi opera la regola della permanenza nella esclusiva disponibilità della controllante dei crediti chiesti a rimborso e delle eccedenze riportate a nuovo.
- Quando la norma speciale disciplina espressamente l'utilizzo del credito in ambito di gruppo, non è consentito estendere in via interpretativa tale disciplina a forme di utilizzo diverse da quelle previste, come il rimborso anziché la compensazione.
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