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Sentenza

Sentenza n. 1819/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento - della nota del Comando Legione Carabinieri della Calabria n. -OMISSIS- del 2 marzo 2023, con cui è stato disposto il non accoglimento dell’istanza di trasferimento formulata dal ricorrente ex n. 398 del Regolamento Generale dell’Arma (di seguito “RGA”); - di ogni atto ad esso connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento richiesto ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale dell'Arma verso una delle sedi indicate dal militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare, in servizio presso una Stazione Carabinieri, ha impugnato il diniego del 2 marzo 2023 alla richiesta di trasferimento presso tre sedi alternative. Con un'unica censura ha dedotto violazione del n. 398 RGA e dell'art. 238, lett. A), d.P.R. 90/2010, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, eccesso di potere e disparità di trattamento. Ha sostenuto che i pareri favorevoli del Comandante provinciale e del Comandante di Compagnia dimostrassero l'assenza di pregiudizi per gli organici e la funzionalità del reparto; ha invocato il trasferimento di un maresciallo e di un vice brigadiere dallo stesso reparto; ha contestato la rilevanza dell'incompatibilità ambientale riferita al cognato, condannato per favoreggiamento della latitanza di un esponente della criminalità locale, osservando che tale circostanza non aveva impedito precedenti assegnazioni temporanee e che il servizio svolto aveva dato risultati positivi. Ha inoltre rappresentato disagi logistici e familiari, compresa la compromissione della funzione genitoriale, e ha prodotto in giudizio la successiva sentenza di separazione personale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall'eccezione di possibile inammissibilità per natura meramente confermativa del diniego, in applicazione del criterio della ragione più liquida. Ha ritenuto che il trasferimento ex n. 398 RGA sia eccezionale e subordinato a esigenze oggettivamente straordinarie, per le quali lo spostamento extra ordinem costituisca l'unica modalità possibile; il ricorrente non aveva allegato circostanze di tale natura. I disagi di viaggio e familiari non erano eccezionali, anche considerati i 35 km e circa 45 minuti fra residenza e sede di servizio, la genericità delle allegazioni familiari e le precedenti misure con cui l'Amministrazione aveva già cercato di tutelare tali esigenze. I pareri favorevoli dei livelli locali non vincolavano il Comandante della Legione, cui spetta la valutazione finale delle esigenze di organico, investigative e di sicurezza. La disparità di trattamento non è stata dimostrata: i militari trasferiti appartenevano a ruoli diversi e furono mossi per esigenze investigative; inoltre, la disparità richiede identità di situazioni e non può fondarsi sull'asserita illegittimità di altri provvedimenti. Per tale ragione è stata respinta anche la richiesta istruttoria di acquisire gli atti dei due trasferimenti. Il diniego è risultato adeguatamente fondato sia sulla carenza di organico e sulla necessità di preservare la funzionalità di un reparto operante in un contesto delicato e difficile da alimentare, sia sull'incompatibilità ambientale con la sede richiesta: il rapporto di affinità con un soggetto condannato per favoreggiamento della latitanza di un esponente mafioso poteva pregiudicare credibilità e autorevolezza del militare nell'area interessata. È stata ritenuta plausibile, inoltre, la valutazione amministrativa circa il perdurare dei rapporti con il cognato, anche alla luce della denuncia di smarrimento presentata da quest'ultimo presso la Stazione del ricorrente e delle dichiarazioni non univoche della moglie. La successiva separazione personale era irrilevante, dovendosi valutare la legittimità dell'atto sulla situazione esistente al momento della sua adozione. Le precedenti assegnazioni erano temporanee e transitorie, non comparabili con un trasferimento definitivo e inidonee a smentire l'incompatibilità o a rendere contraddittorio il diniego; neppure il riconoscimento per un'attività episodica ed esecutiva incideva su tale valutazione. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • n. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri

    Il n. 398 del RGA - norma su cui il ricorrente ha fondato la sua richiesta di trasferimento - prevede che “I sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere”

    Il trasferimento è consentito anche indipendentemente dal periodo minimo di permanenza, ma la sua natura derogatoria comporta che sia giustificato da motivi fondati e comprovati e da esigenze eccezionali; l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile in presenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento.

  • art. 238 d.P.R. 90/2010

    il militare dell'Arma dei Carabinieri non può [...] prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione.

    L'incompatibilità ambientale può giustificare il diniego del trasferimento quando le circostanze oggettive della sede e i rapporti del militare siano idonei a compromettere l'imparzialità, la credibilità e il prestigio dell'Istituzione, anche senza imputare al militare condotte illecite.

Massime di principio

  • Il trasferimento del personale dell'Arma richiesto ai sensi del n. 398 RGA costituisce misura eccezionale e derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di mobilità: presuppone esigenze oggettivamente straordinarie e comprovate, e che il movimento immediato extra ordinem rappresenti l'unica modalità per soddisfarle. La valutazione amministrativa è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato ai gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento.
  • Nel valutare una richiesta di trasferimento, le esigenze personali e familiari del militare vanno bilanciate con le esigenze di servizio, comprese la consistenza dell'organico, la difficoltà di rimpiazzo, la funzionalità del reparto e le specificità del contesto operativo; i disagi derivanti dalla scelta individuale di risiedere lontano dalla sede di servizio non determinano, da soli, un'esigenza straordinaria ai sensi del n. 398 RGA.
  • I pareri dei livelli gerarchici locali hanno funzione endoprocedimentale e non vincolano l'autorità competente ad adottare la decisione finale, cui spetta compiere la valutazione complessiva delle esigenze di servizio e degli interessi coinvolti.
  • La disparità di trattamento è configurabile soltanto a fronte di situazioni di fatto assolutamente identiche e di un trattamento irragionevolmente diverso, la cui prova grava sull'interessato; non può comunque essere invocata per ottenere l'estensione di un trattamento eventualmente illegittimo accordato ad altri.
  • Può sussistere incompatibilità ambientale quando rapporti di affinità con una persona condannata per aver favorito la latitanza di un esponente della criminalità mafiosa, in un territorio caratterizzato da ramificazioni mafiose, siano idonei a compromettere la credibilità e l'autorevolezza del militare, anche se il pregiudizio non gli è personalmente imputabile.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo si valuta in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; fatti sopravvenuti, come una successiva separazione personale, non incidono retroattivamente sui presupposti dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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