Sentenza del 02/02/2016 n. 582 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accise, dazi e diritti doganali - Contabilizzazione a posteriori - Legittimo affidamento - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che l'onere di provare la sussistenza cumulativa di tutti i presupposti dell'esenzione grava sul debitore doganale. In assenza di tale prova, l'amministrazione può procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi e degli altri diritti dovuti. Il semplice richiamo alla buona fede o al legittimo affidamento non è sufficiente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente invocava l'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/1992, sostenendo di aver agito in buona fede e di avere maturato un legittimo affidamento a causa di un errore dell'autorità doganale. La norma richiede tuttavia la prova cumulativa di tre condizioni: un errore imputabile alle autorità competenti; un errore non riconoscibile da un debitore diligente e in buona fede, derivante da un comportamento attivo dell'autorità e non da dichiarazioni inesatte dell'operatore; il rispetto di tutte le disposizioni applicabili alla dichiarazione doganale.
Norme richiamate
Art. 220, comma 2, lett. b), Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
La disposizione impedisce la contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale solo quando il debitore dimostri cumulativamente un errore dell'autorità doganale, la non riconoscibilità dell'errore da parte di un operatore diligente e in buona fede, e il rispetto di tutte le norme applicabili alla dichiarazione in dogana.
Massime di principio
- L'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori costituisce un'eccezione e non opera automaticamente per il solo fatto che il contribuente invochi la buona fede o il legittimo affidamento.
- L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente o debitore doganale.
- L'errore rilevante deve essere imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale; non è sufficiente un errore derivante da dichiarazioni inesatte o incomplete dell'operatore.
- Un operatore professionale deve dimostrare di avere agito con particolare diligenza e di avere rispettato integralmente la disciplina doganale applicabile.
- La mancata prova anche di uno solo dei requisiti impedisce di escludere la contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale.
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