Sentenza n. 675/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 42/2024 pubbl. il 10/01/2024 RG n. 3730/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 42/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 42/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico di euro 1.500,00 annui, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva eseguito quanto stabilito dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., rilevando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e non risultava eseguita. In assenza di elementi ostativi forniti dall'amministrazione, il Collegio ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre previsto che, in caso di persistente inadempimento, l'esecuzione sia curata nei successivi sessanta giorni dal Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o da un funzionario delegato, quale commissario ad acta, su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico annuo di euro 1.500,00 destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, mediante la carta elettronica.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La disposizione è richiamata quale base della notificazione della sentenza all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, sia stato ritualmente portato a conoscenza dell'amministrazione e risulti non eseguito, in assenza di elementi ostativi specificamente dedotti dall'amministrazione stessa.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di persistente inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente dal giudice, salva la possibilità di conguaglio sulla base della documentazione dell'attività svolta.
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