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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31775/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato dichiarato responsabile, in continuazione, della gestione illecita di rifiuti consistente nella raccolta e nel conferimento di materiale ferroso senza la necessaria autorizzazione, attività che il giudice di merito aveva ritenuto svolta autonomamente e non quale dipendente effettivo di una società. Il tribunale lo aveva condannato alla pena di 6.000 euro di ammenda. L'impugnazione, proposta formalmente come appello, è stata riqualificata in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., poiché la sentenza di condanna alla sola ammenda è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, il difetto di prova e l'erronea valorizzazione delle sole dichiarazioni testimoniali, sostenendo che non fosse dimostrato il carattere fittizio del rapporto di lavoro né lo svolgimento autonomo dell'attività senza autorizzazione. Con il secondo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando la propria convinzione di operare quale dipendente della società. Il pubblico ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le censure miravano esclusivamente a una rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici vizi motivazionali riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte ha precisato che la conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. trasferisce il procedimento davanti al giudice competente, ma non deroga alle regole proprie del mezzo di impugnazione risultante dalla riqualificazione. Nel caso concreto, la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua nell'individuare il meccanismo fraudolento e lo svolgimento autonomo dell'attività di raccolta e conferimento del materiale ferroso senza autorizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non indicava elementi concreti dimostrativi della particolare tenuità e richiamava impropriamente un profilo soggettivo della condotta, non decisivo ai fini della causa di non punibilità. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per la contestazione della continuazione tra le condotte.

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice contestata per la gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente la riqualificazione dell'impugnazione proposta con mezzo non corretto secondo il principio di conservazione degli atti; la conversione non modifica le regole proprie del mezzo risultante.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Rende inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, determinando la qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Limita il sindacato di legittimità ai vizi motivazionali tassativi, tra cui l'assenza di motivazione, la manifesta illogicità e la contraddittorietà; non consente la mera rivalutazione delle prove.

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; chi ne invoca l'applicazione deve allegare e indicare elementi specifici relativi ai presupposti della causa di non punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La riqualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. opera in funzione di conservazione dell'atto e trasferisce il procedimento davanti al giudice competente, ma non esonera l'impugnazione dal rispetto dei requisiti di sostanza e forma propri del mezzo risultante dalla riqualificazione.
  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo sulla motivazione resta circoscritto all'assenza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La mera illogicità della motivazione non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione: il vizio rilevante deve essere manifesto, evidente e percepibile ictu oculi, oppure derivare da radicali incompatibilità con specifici atti processuali dotati di autonoma forza dimostrativa.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile per genericità quando non indica elementi concreti e specifici dai quali desumere la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta; il solo richiamo a un profilo soggettivo dell'agente non dimostra la tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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