Cassazione Penale, Sentenza n. 10866/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.), con censura specifica sulla violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione dell'art. 69 c.p. e, soprattutto, per la determinazione della pena pecuniaria ritenuta sproporzionata rispetto alla pena detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto in relazione alla quantificazione della pena pecuniaria. Ha confermato la valutazione di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti operata dai giudici di merito (pertanto confermata la pena detentiva di 10 mesi), ma ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla multa, ritenendo insufficiente la motivazione rispetto alla consistente divergenza tra una pena detentiva fissata in prossimità del minimo edittale e una multa prossima al massimo. La pena pecuniaria è stata rideterminata al minimo edittale, ossia euro 154,00.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
delitto di furto, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 154 a 516 euro
La Corte ha richiamato i limiti edittali della pena congiunta (detentiva e pecuniaria) per valutare la proporzione tra le due specie di sanzione e verificare la necessità di motivazione quando vi sia una forte divergenza tra esse.
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
aggravanti contestate in relazione al furto
Le aggravanti sono state valutate nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'Appello ha ritenuto l'equivalenza tra opposte circostanze, soluzione ritenuta non sindacabile se motivata.
art. 69 cod. pen.
circostanze attenuanti generiche
Il ricorrente aveva censurato l'applicazione e la misura delle attenuanti; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di equivalenza operata dai giudici di merito in presenza di motivazione sufficiente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti dell'articolazione del motivo di ricorso
Richiamato per delimitare l'ambito di censura ammesso in cassazione e per definire i limiti della motivazione del ricorso.
art. 620, comma primo, lett. l) cod. proc. pen.
potere della Corte di annullare senza rinvio e rideterminare la pena pecuniaria
Sulla base di tale disposizione la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla multa e ha rideterminato la pena pecuniaria al minimo edittale, essendo carente la motivazione che giustificasse la multa elevata.
Massime di principio
- La valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale: è sindacabile in cassazione solo se manca ogni motivazione o è manifestamente illogica o arbitraria.
- Quando la legge prevede una pena congiunta (reclusione e multa), se il giudice fissa la pena detentiva in prossimità del minimo ma infligge una multa significativamente superiore al medio edittale, è obbligato a fornire motivazione articolata che giustifichi la discrepanza.
- In assenza di motivazione sufficiente sulla divergenza tra le due specie di sanzione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la misura della multa e rideterminarla al minimo edittale ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Per il condannato è importante che la sentenza espliciti il ragionamento che giustifica la scelta tra sanzioni alternative o combinate, al fine di permettere il controllo di legittimità sulla congruità e funzione special-preventiva della pena.
- Il criterio della proporzionalità tra le diverse forme di sanzione deve essere chiaramente illustrato dal giudice di merito per evitare la correzione da parte della Suprema Corte.
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