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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10024/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di "dichiarazione di inefficacia dell'ordine di esecuzione" emesso il 14/04/2022. Il ricorrente censura: (a) l'affermata inscindibilità del cumulo delle pene ai fini dei benefici penitenziari, nonostante tra i reati vi sia un delitto ostativo di cui all'art. 4‑bis ord. pen.; (b) il modo di calcolare la pena relativa al reato ostativo satellite, poiché il GIP ha ritenuto doversi assumere la sanzione edittale minima anziché l'aumento effettivo inflitto a titolo di continuazione, impedendo così di verificare se la pena ostativa sia già stata espia

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al GIP di Firenze per nuovo esame. Ha rilevato che: (i) il cumulo delle pene è scindibile ai fini della concessione di benefici penitenziari se la pena relativa al reato ostativo può considerarsi già espiata, anche se la custodia cautelare è stata svolta per un reato commesso successivamente; (ii) in caso di reati in continuazione il parametro da considerare per il reato-satellite è l'aumento di pena concretamente inflitto a titolo di continuazione e non la sanzione edittale minima; (iii) il GIP dovrà detrarre la custodia cautelare già sofferta per il reato ostativo (il ricorrente indica 6 mesi e 21 giorni) e quindi verificare i presupposti dell'art. 656, comma 5, c.p.p. per l'eventuale sospensione dell'ordine di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    Individua i delitti ostativi che, in astratto, precludono benefici penitenziari; tuttavia la Corte riconosce che, ai fini dei benefici, la pena relativa a un reato 4-bis può essere considerata già espiata (e quindi non ostativa) se il tempo di custodia cautelare è stato effettivamente scontato per quella pena, anche se quella custodia è riferibile a reati commessi successivamente.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di sospensione dell'ordine di esecuzione. La Corte afferma che il comma 5 può trovare applicazione anche quando l'ordine comprende pena per reati 4-bis, qualora la pena ostativa possa considerarsi già espiata; spetta allora al giudice dell'esecuzione valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione.

  • Sez. 1, n. 24981 del 31/05/2005 (De Carlo)

    Giurisprudenza che afferma il principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione dei benefici penitenziari e la possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione quando la pena ostativa risulti già estinta per effetto di custodia cautelare.

  • Sez. 1, n. 23902 del 16/04/2013 (El Janati)

    Conferma che la custodia cautelare sofferta per un reato commesso successivamente può essere computata ai fini dell'esaurimento della pena relativa a un reato ostativo e legittimare la scindibilità del cumulo ai fini dei benefici.

  • Sez. U., n. 21501 del 23/04/2009 (Astone)

    Stabilisce che, nei reati uniti in continuazione, la pena rilevante per singoli reati-satellite va individuata nell'aumento di pena concretamente inflitto a titolo di continuazione e non nella sanzione edittale minima.

  • Sez. 1, Sent. n. 17143 del 14/03/2016 (Baiamonte)

    Ribadisce che per il reato-satellite ostativo occorre fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima.

Massime di principio

  • Il cumulo giuridico delle pene è scindibile ai fini dei benefici penitenziari quando la pena relativa al reato ostativo può considerarsi già espiata; la presenza di un reato 4-bis non esclude a priori la sospensione dell'ordine di esecuzione.
  • Se la custodia cautelare è stata effettivamente scontata per il reato ostativo (anche se la custodia si riferisce a un reato commesso successivamente), tale periodo va computato e può consentire la concessione di benefici o la sospensione dell'esecuzione.
  • Per reati uniti in continuazione, la misura di pena da considerare per i reati-satellite è l'aumento concretamente applicato a titolo di continuazione, non la sanzione edittale minima prevista per la fattispecie astratta.
  • Il giudice dell'esecuzione deve, prima di rigettare richieste di sospensione o di dichiarazione di inefficacia, interpretare il giudicato per individuare la pena concreta imputabile a ciascun reato e detrarre eventuali periodi di custodia cautelare già scontati.
  • In presenza di errori nell'applicazione di questi principi (inscindibilità ritenuta acriticamente o uso della sanzione edittale minima), la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo esame.

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