Sentenza del 09/07/2015 n. 590 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Avviso di accertamento IVA IRAP - mancata partecipazione del contribuente alle operazioni dei verbalizzanti - mancata allegazione del pvc all'avviso di accertamento - determina nullità. Cessazione della società alla data della notifica dell'avviso di accertamento - impossibilità del socio ad accedere alla relativa documentazione - mancata allegazione pvc - determina nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità degli avvisi di accertamento poiché non aveva partecipato alle operazioni di verifica svolte dai verbalizzanti, non gli era stato notificato il processo verbale di constatazione (PVC) e il PVC non era stato allegato agli avvisi. Inoltre, al momento della notifica, la società risultava già cessata, sicché il socio non poteva più accedere autonomamente alla documentazione societaria. Tale situazione avrebbe impedito al contribuente di conoscere integralmente i presupposti dell’accertamento e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La mancata allegazione del PVC all’avviso di accertamento è stata ritenuta causa di nullità del provvedimento quando il contribuente non abbia partecipato alla verifica e non abbia ricevuto in precedenza il PVC. La stessa conseguenza vale quando la società sia cessata al momento della notifica, poiché il socio non dispone più di un concreto accesso alla documentazione societaria. Gli avvisi di accertamento devono quindi essere annullati per violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati; se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato, salvo che l’atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente.
Quando il contribuente non ha partecipato alla verifica e non gli è stato notificato il PVC, l’Amministrazione deve allegarne una copia all’avviso di accertamento. L’omissione compromette la conoscibilità delle ragioni dell’atto e determina la nullità dell’avviso.
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la sua estinzione. In tale situazione il socio non può presumersi in grado di accedere alla documentazione societaria, con la conseguenza che il PVC deve essere allegato all’avviso notificato dopo la cessazione della società.
Cassazione civile, 30 gennaio 2007, n. 1905
La giurisprudenza valorizza l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso quando il contribuente non ne abbia avuto preventiva conoscenza, a tutela del diritto di difesa e della trasparenza della motivazione.
Massime di principio
- Se il contribuente non ha partecipato alla verifica e non ha ricevuto il PVC, l’avviso di accertamento che vi faccia riferimento deve normalmente contenere il PVC in allegato; in mancanza, può essere contestato per nullità.
- L’Amministrazione non può presumere che il contribuente conosca un documento non notificato e non facilmente accessibile: l’effettiva conoscenza preventiva dell’atto richiamato è determinante.
- Quando una società è già cessata al momento della notifica, il socio non può essere considerato automaticamente in possesso della documentazione societaria; ciò rafforza l’obbligo di allegare il PVC all’avviso.
- La violazione dell’obbligo di allegazione è rilevante soprattutto quando impedisce al contribuente di comprendere le contestazioni e di predisporre una difesa effettiva.
- In casi analoghi occorre verificare la data di cessazione della società, la partecipazione del contribuente alle verifiche, la precedente notifica del PVC, il contenuto dell’avviso e l’eventuale effettiva conoscenza del documento richiamato.
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