Cassazione Penale, Sentenza n. 8469/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Messina, della condanna del Laò a 1 anno di reclusione ai sensi dell'art. 95 D.P.R. n. 115/2002 per aver reso dichiarazioni false in un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. In particolare si contestava che il Laò avesse indicato in modo falsato il reddito 2013 (dichiarando euro 9.762,00 anziché euro 18.237,00), avesse omesso di dichiarare il possesso di 5 autoveicoli e la titolarità, da parte dei figli, di 3 unità immobiliari. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) manifesta illogicità della motivazione perché la testimonianza della moglie, che dichiarava la separazione di fatto del 2013, sarebbe stata ritenuta nella sua piena valenza probatoria e tuttavia non valutata adeguatamente; (2) violazione e erronea applicazione degli artt. 76 e 95 D.P.R. 115/2002, sostenendo di aver correttamente dichiarato il proprio reddito e di non dover indicare redditi di familiari non conviventi; (3) carenza del dolo, ossia mancanza dell'elemento psicologico richiesto per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le questioni prospettate dal ricorrente concernessero la valutazione del fatto e delle prove, materie sulle quali il sindacato di legittimità è limitato, e che la Corte territoriale avesse dato motivazione logica e congrua, valorizzando documenti (residenza anagrafica, istanza di gratuito patrocinio e annotazione di separazione nel certificato di matrimonio) che smentivano la versione difensiva. La Cassazione ha osservato inoltre che il Laò aveva omesso di dichiarare autoveicoli a lui intestati, elemento che dimostra la violazione dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002 e l'elemento di consapevolezza (dolo). Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76
L'art. 76 impone obblighi di dichiarazione nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (nucleo familiare, beni e redditi). La Corte ha ritenuto che l'omissione di autoveicoli e altri elementi patrimoniali integri la violazione di tale disposizione, idonea a dimostrare la volontà di omettere informazioni rilevanti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95
L'art. 95 punisce le false dichiarazioni nelle istanze per il gratuito patrocinio. La sentenza ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alla falsa indicazione del reddito e alle omissioni patrimoniali.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
La citazione è richiamata con riferimento al principio che non sussistono ragioni per esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende; la Cassazione ha perciò condannato il ricorrente al versamento.
Massime di principio
- In istanze per il gratuito patrocinio è obbligatorio dichiarare in modo completo e veritiero redditi e elementi patrimoniali del richiedente e, se previsto, del nucleo familiare; omissioni documentabili possono integrare reato sancito dall'art. 95 D.P.R. 115/2002.
- La prova dello stato di separazione di fatto o della mancata convivenza richiede, oltre alla testimonianza, riscontri documentali (residenza anagrafica diversa, contratti di locazione, utenze, comunicazioni ufficiali); la sola dichiarazione della controparte può risultare insufficiente se contrastata da documenti.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato: non è consentito rivedere liberamente la valutazione della prova fatta dai giudici di merito, salvo macroscopiche illogicità o vizi di motivazione evidenti.
- L'omessa dichiarazione di beni facilmente verificabili (es. autoveicoli intestati) è un elemento molto rilevante per ritenere la volontà dolosa di occultare informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.
- Chi impugna in cassazione motivi basati sulla diversa valutazione delle prove deve mostrare errori di diritto o vizi manifesti nella motivazione; la mera richiesta di rivalutazione della prova è generalmente inammissibile.
- Le condanne per dichiarazioni false in materia di gratuito patrocinio possono essere accompagnate da condanne alle spese e da sanzioni economiche (es. somma alla Cassa delle ammende); difficilmente si ottiene esonero senza valide ragioni documentali.
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