Sentenza n. 1061/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - della sentenza n. 4844/2023 resa il 17/11/2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro – Dott. Marco Cirillo, all’esito del giudizio recante R.G. 16204/2022, non impugnata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018, con buoni annuali di 500 euro e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 4844/2023, passata in giudicato. La sentenza azionata aveva condannato l'amministrazione ad assegnare alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'anno scolastico dal 2017/2018, mediante emissione di buoni elettronici di 500 euro per ciascun anno scolastico, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'attribuzione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente quanto dovuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell'amministrazione inadempiente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, parametrandola all'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'integrale soddisfo, se anteriore. Il compenso del Commissario è stato fissato in 500 euro, a carico del Ministero. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e di adottare, in caso di persistente inerzia, misure quali la nomina del Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; trattandosi di misura sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfo, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla norma costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per procedere in via di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'adempimento dell'amministrazione.
- In caso di inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia, anche con facoltà di compiere gli atti contabili necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
- La penalità di mora cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento dell'amministrazione, se quest'ultimo interviene anteriormente.
- Le spese della funzione commissariale e del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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