Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6179/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1089/2025 del 28/01/2025 del Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 1089/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico, nella misura complessiva di euro 1.500,00 oltre interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della pronuncia. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo nelle forme prescritte, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertati nel giudizio di cognizione. Ha ordinato all'Amministrazione di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Non ha disposto, allo stato, la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza e su richiesta dell'interessato. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato i poteri necessari per imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza relativa al titolo giudiziale indicato nel ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale ottemperando, quale base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'esecuzione deve limitarsi ad assicurare l'attuazione concreta del comando giudiziale e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertati nel giudizio di cognizione.
  • Quando l'Amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento di un titolo esecutivo giudiziale, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base della regola di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Accertati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo il giudice riservarne la valutazione a una fase successiva qualora l'Amministrazione continui a non adempiere oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.