Ordinanza n. 2852/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di Terna s.p.a. di revoca dell’idoneità MELE06 – SLGS02, prot.IN 27/2026 del 17.3.2026, avente a oggetto “Sistema Qualificazione (“Sistema Qualificazione”) e Albo Fornitori Qualificati (“Albo Qualificazione”) di Terna S.p.A. Conclusione del procedimento avviato in data 09.02.2026 ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’idoneità dell’operatore economico NEW SERVICE S.R.L. (“Operatore”) nei seguenti Comparti Merceologici dell’Albo Qualificazione: - MELE06 Taglio piante in prossimità di elettrodotti; - SLGS02 Manutenzione aree a verde e giardinaggio”; nonché, laddove occorrer possa - delle note di Terna s.p.a. del 15.5.2025 aventi ad oggetto “notifica cambio stato richiesta [RQ ID: 76693] e [RQ ID: 76694]”; - della nota di Terna s.p.a. prot. 37/2025 del 4.6.2025 avente a oggetto la “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/1990 per la possibile adozione di provvedimenti relativi alle idoneità dell’operatore economico New Service S.r.l nei comparti merceologici MELE06 – Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT e SLGS02 – Manutenzione aree a verde e giardinaggio dall’Albo Qualificazione”; - del provvedimento di Terna s.p.a. prot. 56/2025 del 7.7.2025 di proroga della sospensione della idoneità dell’operatore economico; - del provvedimento di Terna s.p.a. prot.IN 15/2026 dell’11.2.2026 di ulteriore proroga della sospensione della idoneità dell’operatore economico; - del Codice Etico di Terna s.p.a. - della normativa generale del sistema di qualificazione di Terna s.p.a. e requisiti legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di Terna S.p.A. di revoca dell’idoneità dell’operatore nei comparti merceologici MELE06 e SLGS02, nonché gli atti presupposti di sospensione e proroga della sospensione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore economico ha impugnato la revoca della propria idoneità nell’Albo Fornitori Qualificati di Terna S.p.A. per i comparti relativi al taglio di piante in prossimità di elettrodotti e alla manutenzione di aree a verde e giardinaggio, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, gli atti precedenti di avvio del procedimento, sospensione e proroga della sospensione, nonché il Codice Etico e la normativa generale del sistema di qualificazione e dei requisiti legali. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda i rilievi di Terna circa una possibile costruzione concertata della compagine sociale, finalizzata a superare formalmente le criticità derivanti da indagini penali. In particolare, non sarebbero stati chiariti i rapporti tra l’amministratore cessato, da un lato, e la nuova proprietà e il nuovo amministratore, dall’altro.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 55 c.p.a. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le censure della ricorrente non sono state considerate idonee a superare i rilievi formulati da Terna sull’esistenza di una possibile costruzione concertata della compagine sociale volta a eludere le conseguenze delle indagini penali. Il giudice ha valorizzato, in particolare, la mancata chiarificazione dei rapporti tra l’amministratore cessato, la nuova proprietà e il nuovo amministratore. La revoca non è stata quindi annullata né sospesa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare
La misura cautelare è stata negata perché, alla sommaria delibazione, le censure non hanno superato i rilievi dell’amministrazione e non sono emersi i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/1990
Gli atti impugnati comprendono la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla possibile adozione di provvedimenti sull’idoneità dell’operatore; l’ordinanza non definisce specificamente la legittimità di tale comunicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla sommaria delibazione, le censure non risultino idonee a superare gli elementi indiziari posti dall’amministrazione a fondamento dell’atto impugnato.
- Quando la revoca dell’idoneità di un operatore economico è motivata dal sospetto di una riorganizzazione societaria meramente formale, diretta a superare criticità derivanti da indagini penali, assume rilievo cautelare la mancata chiarificazione dei rapporti tra la precedente gestione e la nuova proprietà e amministrazione.
- La fase cautelare non richiede una definizione piena e definitiva della controversia, ma consente una valutazione sommaria delle censure e degli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato.
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