Sentenza del 20/04/2021 n. 582 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - ufficio territorialmente competente all'attività - luogo in cui il contribuente svolge effettivamente la sua attività - rileva. Società - domicilio fiscale - sede legale - coincidenza - eccezioni - sono possibili - principio di effettività - si applica - sede effettiva - rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della legittimità dell'attività di accertamento svolta dall'ufficio che non sarebbe territorialmente competente. Il contribuente ha sostenuto che il domicilio fiscale (centro dell'attività) fosse ubicato in una diversa circoscrizione rispetto a quella dell'ufficio accertatore e che, quindi, l'atto impositivo fosse inficiato per incompetenza territoriale. La questione verteva sull'individuazione del luogo di domicilio fiscale per una società: se far prevalere la sede legale formale o il centro effettivo dell'attività aziendale.
La decisione
Il giudice ha stabilito che per l'esercizio del potere di accertamento rileva il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione tributaria alla data di presentazione (o di scadenza) della stessa. Per le persone giuridiche va applicato il principio di effettività: il domicilio fiscale coincide con il luogo in cui l'ente ha il centro effettivo della propria attività, che può non coincidere con la sede legale. Di conseguenza l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione il contribuente svolge concretamente la sua attività; l'accertamento compiuto da ufficio diverso è da considerarsi privo di competenza territoriale e quindi illegittimo.
Norme richiamate
normativa tributaria sul domicilio fiscale e sulla competenza degli uffici
La competenza territoriale per l'accertamento si determina in base al domicilio fiscale del contribuente alla data rilevante; per le società il domicilio fiscale va individuato nel centro effettivo dell'attività e non esclusivamente nella sede legale formale.
principio di effettività (giurisprudenziale e interpretativo)
Per le persone giuridiche prevale l'analisi fattuale del luogo in cui sono concentrate le attività e gli interessi dell'ente; non è consentito determinare il domicilio fiscale in modo formale o artificioso quando il centro degli interessi è altrove.
Massime di principio
- La competenza dell'ufficio che può svolgere accertamenti si fonda sul domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione; per le società va individuato il centro effettivo di attività, non solo la sede legale.
- Quando la sede legale formale e la sede effettiva divergono, deve prevalere la sede effettiva (centro degli interessi) per la determinazione della competenza territoriale.
- Il contribuente non può scegliere unilateralmente un domicilio fiscale lontano dal centro reale dei suoi interessi al fine di attribuire competenze a uffici diversi; la verifica è di fatto e documentale.
- Per contestare un accertamento per incompetenza territoriale è necessario dimostrare con documenti e fatti dove si svolge concretamente l'attività (luogo di direzione, amministrazione, produzione, clientela, contabilità).
- Gli uffici devono accertare preliminarmente il domicilio fiscale effettivo del contribuente prima di adottare atti impositivi; atti emessi da uffici territorialmente incompetenti sono impugnabili per vizio di competenza.
- In presenza di più sedi operative occorre valutare quale costituisce il vero centro degli interessi (sede direzionale/organizzativa e amministrativa ha solitamente maggiore rilevanza).
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