Sentenza del 28/12/2018 n. 33582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, applicata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dopo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per la mancata emissione di scontrini fiscali. Il primo motivo, ritenuto fondato dalla Corte, riguardava la mancata comunicazione tempestiva dell'avviso di trattazione dell'udienza pubblica: l'Ufficio ne era stato informato soltanto il 21 dicembre 2010, mentre l'udienza si era già tenuta il 14 dicembre 2010. Gli ulteriori motivi riguardavano la carenza e la contraddittorietà della motivazione sulla legittimità della sanzione accessoria e sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente al primo motivo, dichiarando nulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini i motivi d'appello dell'Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla legittimità della sanzione accessoria o sulla sussistenza della recidiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31
La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuata alle parti nel rispetto del termine di almeno trenta giorni prima dell'udienza. Tale adempimento tutela il diritto di difesa e il principio del contraddittorio; la sua omissione o comunicazione tardiva comporta la nullità della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Le regole sulla comunicazione dell'udienza previste per il giudizio di primo grado si applicano anche al giudizio d'appello, tramite il richiamo alla disciplina generale del processo tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata; la violazione può determinare la nullità della decisione, sebbene nel caso concreto la Corte abbia deciso sulla base del vizio processuale relativo alla comunicazione dell'udienza.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12
Prevede, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, la sanzione accessoria della sospensione o chiusura dell'esercizio per violazioni relative agli obblighi di certificazione dei corrispettivi. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito l'applicazione di tale norma, disponendo il rinvio.
Art. 111 Cost.
Richiede il rispetto del giusto processo e una motivazione adeguata dei provvedimenti giurisdizionali; è stato invocato dall'Agenzia tra i motivi relativi alla motivazione della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.
Disciplina alcuni motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per nullità della sentenza o del procedimento e per vizi della motivazione nei limiti applicabili. Il ricorso è stato accolto per il vizio processuale previsto dal n. 4.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione dell'udienza è un adempimento essenziale: deve essere portata a conoscenza delle parti almeno trenta giorni prima della discussione.
- La comunicazione tardiva, anche se effettuata dopo la fissazione dell'udienza ma prima della decisione, può determinare la nullità della sentenza perché impedisce alla parte di partecipare effettivamente al contraddittorio.
- La nullità processuale comporta normalmente la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la causa nel rispetto delle garanzie procedurali.
- Quando la Cassazione decide per un vizio processuale, non necessariamente affronta le questioni sostanziali controverse: nel caso concreto, la legittimità della chiusura dell'esercizio e la recidiva restano da valutare nel giudizio di rinvio.
- In situazioni analoghe è importante verificare la data effettiva di comunicazione dell'avviso di udienza e confrontarla con il termine minimo previsto dalla legge, documentando l'eventuale tardività.
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