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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5705/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura sulla regolarità dell'acquisizione dei dati informatici/decriptati dall'autorità giudiziaria francese: la difesa sostiene che si tratti in realtà di intercettazioni "live" realizzate mediante l'inserimento di un Trojan/ malware nei dispositivi (captatore informatico) e non di prove già formate, invocando l'applicazione dell'art. 234-bis c.p.p. e contestando la natura della copia acquisita (sostiene sia una copia "analogica" estratta da server clonato, non un duplicato informatico memorizzato), con conseguente impossibilità per la difesa di verificare la corrispondenza e l'inaffidabilità del materiale; (2) censura sul quadro di gravità indiziaria: incertezza sulle date (4 o 7 marzo 2021) e sul contributo effettivo del Falzea nella vicenda (se fosse responsabile solo dell'acquisto o anche della successiva cessione), deducendo insufficienza dei gravi indizi a sostegno della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva e applicabile la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze nn. 23755 e 23756 del 29/02/2024) che ha stabilito la legittimità dell'acquisizione, tramite ordine europeo di indagine, di comunicazioni già in possesso dell'autorità giudiziaria estera anche se decriptate e il non coinvolgimento dell'art. 234-bis quando si tratta di prove già formate all'estero. La Corte ha affermato che la difesa non ha soddisfatto l'onere di allegazione e prova di una violazione dei diritti fondamentali o di alterazione dei dati: vige una presunzione relativa di conformità dell'attività dell'autorità estera e la mera impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura non determina di per sé nullità o inutilizzabilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che non vi sia dubbio sul tempus del reato (acquisto perfezionato il 4 marzo) e che le conversazioni acquisite dimostrino, almeno a livello di fumus, il ruolo attivo del Falzea nel prelevare la droga e verificarne la qualità; la successiva rivendita non è necessaria per configurare l'acquisto ai fini di spaccio. Il ricorso è dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, primo comma, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che configura il reato di cui è gravemente indiziato il ricorrente (acquisto e destinazione a spaccio di sostanze stupefacenti); la Corte ritiene perfezionato il reato con la conclusione delle trattative di acquisto e il possesso della merce.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    La Corte esclude l'applicazione di questa norma alle ipotesi di acquisizione di prove già formate dall'autorità giudiziaria estera e trasmesse mediante ordine europeo di indagine; l'art. 234-bis opera fuori dall'ambito della collaborazione giudiziaria internazionale trattata nel caso.

  • artt. 238 e 270 cod. proc. pen.

    Richiamate come disciplina rilevante per la circolazione delle prove tra procedimenti penali e per la acquisizione, tramite ordine europeo di indagine, di atti e intercettazioni già formate in un procedimento estero; permettono l'ottenimento senza preventiva autorizzazione del giudice interno quando le prove sono già in possesso dello Stato di esecuzione.

  • art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato insieme agli artt. 238 e 270 per confermare la possibilità di richiedere e acquisire in Italia prove già formate all'estero senza preventiva autorizzazione giudiziale interna.

  • Direttiva 2014/41/UE

    Richiama la presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino i diritti dell'Unione e i diritti fondamentali; la Corte la utilizza per sostenere la presunzione di conformità dell'attività probatoria delle autorità estere salvo prova contraria fornita dalla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. U, Sent. n. 23755 del 29/02/2024 e Sez. U, Sent. n. 23756 del 29/02/2024

    Rv. 286573 - 01; Rv. 286598 - 01

    Interpretazioni giurisprudenziali delle Sezioni Unite decisive nel caso: (i) legittimità dell'acquisizione tramite ordine europeo di indagine di comunicazioni già acquisite/decriptate dall'autorità estera; (ii) distinzione tra acquisizione di prove già formate e ipotesi di captatori/server; (iii) principio della presunzione relativa di conformità dell'attività estera e onere della difesa di allegare e provare eventuali violazioni dei diritti fondamentali.

Massime di principio

  • Un ordine europeo di indagine (OEI) può legittimamente essere usato per ottenere in Italia comunicazioni già acquisite e decriptate da un'autorità giudiziaria estera senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice interno
  • L'art. 234-bis c.p.p. non si applica quando la prova è già formata e detenuta dall'autorità estera; in tali casi rilegono gli artt. 238, 270 c.p.p. e le disposizioni sulla cooperazione internazionale
  • Sussiste una presunzione relativa di conformità alle garanzie fondamentali dell'attività probatoria svolta dall'autorità estera; la difesa deve specificamente allegare e provare fatti concreti che dimostrino una violazione dei diritti fondamentali per rendere inutilizzabile la prova
  • La mera impossibilità di accedere agli algoritmi di cifratura o alla metodologia tecnica usata all'estero non invalida automaticamente le comunicazioni acquisite; va documentato un concreto pericolo di alterazione o falsificazione
  • Ai fini della misura cautelare, la prova del perfezionamento dell'acquisto e del possesso della sostanza (anche se la successiva rivendita non è provata) può essere sufficiente a dimostrare il fumus commissi delicti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990
  • Motivi generici, non specifici o che ripropongono argomentazioni già ritenute infondate dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione e comportano il rigetto del ricorso

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