Cassazione Penale, Sentenza n. 5705/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura sulla regolarità dell'acquisizione dei dati informatici/decriptati dall'autorità giudiziaria francese: la difesa sostiene che si tratti in realtà di intercettazioni "live" realizzate mediante l'inserimento di un Trojan/ malware nei dispositivi (captatore informatico) e non di prove già formate, invocando l'applicazione dell'art. 234-bis c.p.p. e contestando la natura della copia acquisita (sostiene sia una copia "analogica" estratta da server clonato, non un duplicato informatico memorizzato), con conseguente impossibilità per la difesa di verificare la corrispondenza e l'inaffidabilità del materiale; (2) censura sul quadro di gravità indiziaria: incertezza sulle date (4 o 7 marzo 2021) e sul contributo effettivo del Falzea nella vicenda (se fosse responsabile solo dell'acquisto o anche della successiva cessione), deducendo insufficienza dei gravi indizi a sostegno della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva e applicabile la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze nn. 23755 e 23756 del 29/02/2024) che ha stabilito la legittimità dell'acquisizione, tramite ordine europeo di indagine, di comunicazioni già in possesso dell'autorità giudiziaria estera anche se decriptate e il non coinvolgimento dell'art. 234-bis quando si tratta di prove già formate all'estero. La Corte ha affermato che la difesa non ha soddisfatto l'onere di allegazione e prova di una violazione dei diritti fondamentali o di alterazione dei dati: vige una presunzione relativa di conformità dell'attività dell'autorità estera e la mera impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura non determina di per sé nullità o inutilizzabilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che non vi sia dubbio sul tempus del reato (acquisto perfezionato il 4 marzo) e che le conversazioni acquisite dimostrino, almeno a livello di fumus, il ruolo attivo del Falzea nel prelevare la droga e verificarne la qualità; la successiva rivendita non è necessaria per configurare l'acquisto ai fini di spaccio. Il ricorso è dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, primo comma, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che configura il reato di cui è gravemente indiziato il ricorrente (acquisto e destinazione a spaccio di sostanze stupefacenti); la Corte ritiene perfezionato il reato con la conclusione delle trattative di acquisto e il possesso della merce.
art. 234-bis cod. proc. pen.
La Corte esclude l'applicazione di questa norma alle ipotesi di acquisizione di prove già formate dall'autorità giudiziaria estera e trasmesse mediante ordine europeo di indagine; l'art. 234-bis opera fuori dall'ambito della collaborazione giudiziaria internazionale trattata nel caso.
artt. 238 e 270 cod. proc. pen.
Richiamate come disciplina rilevante per la circolazione delle prove tra procedimenti penali e per la acquisizione, tramite ordine europeo di indagine, di atti e intercettazioni già formate in un procedimento estero; permettono l'ottenimento senza preventiva autorizzazione del giudice interno quando le prove sono già in possesso dello Stato di esecuzione.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato insieme agli artt. 238 e 270 per confermare la possibilità di richiedere e acquisire in Italia prove già formate all'estero senza preventiva autorizzazione giudiziale interna.
Direttiva 2014/41/UE
Richiama la presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino i diritti dell'Unione e i diritti fondamentali; la Corte la utilizza per sostenere la presunzione di conformità dell'attività probatoria delle autorità estere salvo prova contraria fornita dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U, Sent. n. 23755 del 29/02/2024 e Sez. U, Sent. n. 23756 del 29/02/2024
Rv. 286573 - 01; Rv. 286598 - 01
Interpretazioni giurisprudenziali delle Sezioni Unite decisive nel caso: (i) legittimità dell'acquisizione tramite ordine europeo di indagine di comunicazioni già acquisite/decriptate dall'autorità estera; (ii) distinzione tra acquisizione di prove già formate e ipotesi di captatori/server; (iii) principio della presunzione relativa di conformità dell'attività estera e onere della difesa di allegare e provare eventuali violazioni dei diritti fondamentali.
Massime di principio
- Un ordine europeo di indagine (OEI) può legittimamente essere usato per ottenere in Italia comunicazioni già acquisite e decriptate da un'autorità giudiziaria estera senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice interno
- L'art. 234-bis c.p.p. non si applica quando la prova è già formata e detenuta dall'autorità estera; in tali casi rilegono gli artt. 238, 270 c.p.p. e le disposizioni sulla cooperazione internazionale
- Sussiste una presunzione relativa di conformità alle garanzie fondamentali dell'attività probatoria svolta dall'autorità estera; la difesa deve specificamente allegare e provare fatti concreti che dimostrino una violazione dei diritti fondamentali per rendere inutilizzabile la prova
- La mera impossibilità di accedere agli algoritmi di cifratura o alla metodologia tecnica usata all'estero non invalida automaticamente le comunicazioni acquisite; va documentato un concreto pericolo di alterazione o falsificazione
- Ai fini della misura cautelare, la prova del perfezionamento dell'acquisto e del possesso della sostanza (anche se la successiva rivendita non è provata) può essere sufficiente a dimostrare il fumus commissi delicti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990
- Motivi generici, non specifici o che ripropongono argomentazioni già ritenute infondate dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione e comportano il rigetto del ricorso
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