Ordinanza n. 5124/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali n° 381 del 4/9/2025, pubblicata sul BURP n° 145 del 4/12/2025, avente ad oggetto “IDVIA0795 - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto ‘Realizzazione dell’impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara e delle condotte di adduzione dell’acqua potabilizzata e di scarico della salamoia’ proposto da Acquedotto Pugliese S.p.A.”; della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria del 10/1/2025, richiamata nel provvedimento impugnato; di tutti i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 27/9/2024, 30/10/2024, 3/12/2024 e 19/12/2024, richiamati nel provvedimento impugnato; della determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale n° 10 del 17/1/2025 del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia, richiamata nel provvedimento impugnato; della delibera di Giunta Regionale n° 141/2025 del 20/2/2025, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica in deroga, richiamata nel provvedimento impugnato; della deliberazione AIP n° 27 del 28/3/2025 (e rettifica n° 33 del 15/4/2025) di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, richiamata nel provvedimento impugnato; della determinazione dirigenziale n° 515 del 3/11/2025 di verifica di ottemperanza, richiamata nel provvedimento impugnato; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, inclusi i verbali della Conferenza di Servizi, ancorché non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale della Regione Puglia relativo alla realizzazione di un impianto di dissalazione, unitamente agli atti presupposti, inclusi VIA, autorizzazione paesaggistica, conferenza di servizi e dichiarazione di pubblica utilità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore del progetto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale della Regione Puglia relativo al progetto di realizzazione di un impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara, nonché gli atti presupposti e connessi: la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, i verbali delle sedute della conferenza, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica in deroga, l'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità e la verifica di ottemperanza. La questione decisa con l'ordinanza riguarda esclusivamente la competenza territoriale e funzionale del TAR Lazio. La Regione Puglia ha eccepito l'incompetenza del TAR Lazio, sostenendo che la controversia non rientrasse nelle ipotesi tassative di competenza funzionale inderogabile di quel Tribunale. La ricorrente aveva evidenziato il finanziamento, totale o parziale, del progetto mediante fondi europei NGUE o PNRR, ma tale circostanza è stata ritenuta rilevante soltanto per l'applicazione del rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, e non per radicare la competenza del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza in favore del TAR Puglia, sede di Bari. Il Collegio ha escluso che la controversia rientrasse nelle ipotesi tassative di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio. Ha quindi applicato i criteri di competenza territoriale inderogabile dell'art. 13 c.p.a., individuando il TAR Puglia quale giudice competente sia in ragione della sede dell'autorità che ha emanato gli atti impugnati, sia in ragione degli effetti diretti degli atti, finalizzati a superare l'emergenza idrica regionale. Il processo potrà proseguire davanti al TAR Puglia se riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
I criteri di competenza territoriale inderogabile individuano il TAR competente in base, nel caso concreto, alla sede dell'autorità emanante e agli effetti diretti degli atti impugnati; tali criteri conducono al TAR Puglia, sede di Bari.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Il finanziamento del progetto mediante fondi europei NGUE o PNRR incide sull'applicazione del rito speciale, ma non determina di per sé la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.
Massime di principio
- Il finanziamento di un progetto mediante fondi europei o risorse PNRR, di per sé, non radica la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio quando la controversia non rientra in una delle ipotesi tassative previste dalla legge.
- Quando non ricorre una competenza funzionale inderogabile, la competenza territoriale inderogabile deve essere determinata secondo l'art. 13 c.p.a., considerando anche la sede dell'autorità emanante e gli effetti diretti del provvedimento impugnato.
- La rilevanza del finanziamento europeo o PNRR ai fini dell'applicazione di un rito speciale è distinta dalla questione della competenza territoriale o funzionale del giudice amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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