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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4324 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Piemonte che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso contro la cartella TARSU. Ha sostenuto: l'inesistenza della notifica per carenza della relata e della sottoscrizione; la tempestività dei motivi aggiunti relativi alla decadenza dell'Amministrazione; l'illegittimità della condanna alle spese in favore del concessionario nonostante l'assenza di una richiesta; e l'errata liquidazione delle spese rispetto a un presunto accordo tra il Comune e il proprio difensore. Il Comune ha proposto ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia quello incidentale del Comune, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla notifica perché proposta per la prima volta in appello e comunque infondata: per la notifica postale della cartella non è necessaria una relata autonoma, poiché è sufficiente l'avviso di ricevimento. Ha inoltre confermato che i motivi aggiunti possono introdurre nuove censure solo quando derivino da documenti non conosciuti depositati dalle altre parti o prodotti per ordine del giudice, senza riaprire il termine per impugnare una cartella già contestata tardivamente. La condanna alle spese può essere pronunciata d'ufficio a carico della parte soccombente. La censura sull'accordo relativo alle spese è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile per mancanza dei quesiti richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. e, comunque, ritenuto privo di adeguato interesse o infondato nei rilievi sulla compensazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. Nel caso di notificazione tramite servizio postale, la validità della notificazione può risultare dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata con tutti gli elementi propri della notificazione eseguita da un ufficiale notificatore.

  • Codice di procedura civile, art. 148

    Riguarda la relazione di notificazione; la sua disciplina non richiede una relata autonoma quando la cartella sia notificata direttamente tramite servizio postale secondo le modalità riconosciute dalla giurisprudenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    Impone il rispetto del termine per proporre ricorso tributario, decorrente dalla notificazione dell'atto impugnato. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"

    Consente la proposizione di motivi aggiunti soltanto quando, nel corso del giudizio, vengano depositati documenti prima non conosciuti dal ricorrente o il deposito sia ordinato dal giudice. I motivi aggiunti non possono essere utilizzati per rimediare alla tardività del ricorso originario o per riaprire il termine d'impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    Regola la condanna e la liquidazione delle spese nel processo tributario. Il giudice può porre le spese a carico della parte soccombente anche d'ufficio, salvo espressa rinuncia o volontà contraria della parte vittoriosa.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1

    Prevede il termine rilevante per la riscossione della TARSU. La relativa eccezione, se non contenuta tempestivamente nel ricorso introduttivo, non può essere introdotta successivamente mediante motivi aggiunti fuori dai presupposti dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a)

    Riguarda l'abolizione dei minimi tariffari e la determinazione dei compensi professionali. La censura fondata su un presunto accordo tra ente e difensore è stata dichiarata nuova perché non risultava dedotta nei precedenti gradi di giudizio.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e 92

    Stabiliscono i criteri generali sulla soccombenza e sulla compensazione delle spese. La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione delle spese, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile al caso, richiedeva la formulazione dei quesiti di diritto e degli specifici momenti di sintesi per le censure motivazionali. La loro omissione rendeva il ricorso per cassazione inammissibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso introduttivo deve contenere tempestivamente e in modo specifico tutti i motivi di contestazione dell'atto fiscale; le questioni nuove normalmente non possono essere introdotte in appello.
  • I motivi aggiunti sono ammessi solo se collegati a documenti nuovi e non conosciuti depositati nel processo, non per sanare la tardività del ricorso originario o per riaprire il termine d'impugnazione.
  • Per una cartella notificata tramite servizio postale, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica e la data di decorrenza del termine per ricorrere.
  • La verifica della data di ricezione della cartella è essenziale: il superamento del termine processuale può rendere inutilmente irrilevanti anche contestazioni potenzialmente fondate nel merito.
  • Il giudice può condannare d'ufficio la parte soccombente alle spese, anche se la parte vittoriosa non ha formulato una richiesta espressa, salvo una chiara volontà contraria.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni o fatti nuovi non dedotti nei precedenti gradi; inoltre, quando richiesto dalla disciplina applicabile, la mancata formulazione dei quesiti o degli oneri formali determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla reciproca soccombenza, valutata anche considerando l'esito complessivo delle diverse domande e impugnazioni.

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