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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20905/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società proprietaria/gestore dell'impianto di distribuzione carburanti impugnava un avviso di accertamento con cui veniva richiesto il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2017, in relazione a cartelli, insegne e vetrofanie esposti presso la stazione di servizio lungo la pubblica via. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi che i segni esposti avessero funzione soltanto distintiva e segnaletica, non pubblicitaria. In appello, invece, la decisione veniva riformata e l'imposta ritenuta dovuta perché i supporti espositivi riproducevano il logo della società, i prodotti petroliferi offerti e le modalità di servizio, con obiettiva idoneità a far conoscere l'attività al pubblico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente considerato imponibile la mera esposizione del marchio e della segnaletica dell'impianto, senza distinguere tra messaggi aventi finalità pubblicitaria e indicazioni meramente informative o segnaletiche, richiamando anche il precedente di legittimità n. 17624/2021 sui cartelli interni alle stazioni di servizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello aveva applicato in modo automatico il principio dell'idoneità comunicativa del segno distintivo, senza distinguere tra messaggi pubblicitari in senso proprio e avvisi al pubblico o scritte con funzione essenzialmente informativa e segnaletica. In particolare, la CTR non aveva verificato se i singoli elementi esposti nell'area di servizio fossero effettivamente destinati a promuovere la domanda di beni o servizi ovvero a migliorare l'immagine dell'impresa, oppure se si limitassero a indicare all'utenza il tipo di carburante, il tipo di servizio e la presenza del distributore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato quale vizio di violazione e falsa applicazione di legge in cassazione

  • art. 5 d.lgs. n. 507/1993

    l'imposta comunale sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari in luogo pubblico o aperto al pubblico; occorre distinguere i messaggi promozionali dai segni aventi mera funzione distintiva o informativa

  • art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per marcare la differenza tra messaggio pubblicitario e avviso al pubblico

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato come base regolamentare per la previsione comunale di esenzioni per insegne di esercizio

  • Risoluzione ministeriale n. 173 del 30.07.1997

    richiamata come precedente amministrativo relativo alle scritte sui distributori di carburante riproducenti il marchio dell'ente erogatore

Massime di principio

  • In materia di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del marchio, della ditta o del segno distintivo dell'impresa è imponibile solo se, per il luogo di esposizione, le caratteristiche strutturali o le modalità di utilizzo, il segno sia obiettivamente idoneo a comunicare ad un numero indeterminato di destinatari il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa; non è sufficiente la mera funzione distintiva.
  • Nei casi relativi a impianti di distribuzione carburanti, occorre distinguere tra insegne e scritte che promuovono l'immagine commerciale dell'operatore e cartelli che svolgono una funzione essenzialmente informativa e segnaletica verso la clientela già presente nell'area di rifornimento, i quali non rientrano automaticamente nel tributo.
  • Il giudice di merito non può affermare l'imponibilità in modo generale e astratto sulla sola base della presenza del logo o della collocazione lungo una via pubblica, ma deve verificare concretamente la natura di ciascun supporto esposto e la sua effettiva funzione comunicativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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