Sentenza n. 2919/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. 183782 del 17.5.2024, con il quale la Prefettura di Napoli ha disposto la revoca, con effetto immediato, del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del libretto e la relativa licenza di porto d’armi a tassa ridotta; b) del provvedimento prot. n. 137575 del 15.4.2024, con il quale la Prefettura di Napoli ha disposto il divieto per il ricorrente di detenere armi, munizioni, e materiali esplodenti; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo dell’interesse del ricorrente, ivi compresi: c.1) la comunicazione n.0024769/Area I/Staff3 OSP del 19.1.2024, con la quale l’amministrazione ha dato avvio al procedimento diretto alla emissione del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti di cui all’art. 39 Tulps; c.2) il provvedimento di ritiro cautelativo armi e titoli polizia del 27.9.2022; c.3) la documentata missiva n. 2022 Cat. 2^16B-6F del 3.10.2022 con n. prot. 0316900 riferita all’asserita condotta tenuta dal ricorrente in data 27.9.2022, trasmessa dalla Questura di Napoli – Commissariato P.S. “Posillipo” alla Prefettura di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca della nomina a guardia particolare giurata, del libretto e della licenza di porto d'armi, nonché divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti prefettizi fondati su fatti emersi nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Ha dedotto violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 TULPS, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, inesistenza dei presupposti, eccesso di potere e violazione delle garanzie partecipative. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione avesse erroneamente valorizzato la pendenza del procedimento penale senza considerare il suo esito favorevole, desunto apoditticamente l'abitualità dell'uso di stupefacenti dalle dichiarazioni di terzi e da un episodio occasionale, omesso una compiuta valutazione della personalità e della condotta complessiva, nonché adottato una misura sproporzionata senza adeguata motivazione aggravata, anche in ragione dell'incidenza sui mezzi di sostentamento. È stata inoltre contestata l'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo alla revoca dei titoli di polizia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata e il rilascio del porto d'armi come autorizzazioni di polizia, il cui mantenimento presuppone la buona condotta e l'affidabilità a non abusare delle armi. In tale materia l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità preventiva e può valutare la condotta nella sua obiettiva dimensione storica anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, senza necessità di un accertamento di responsabilità penale o di una vera e propria pericolosità sociale. Nel caso concreto, la sentenza penale aveva comunque dato certezza dell'uso di cocaina nell'episodio esaminato, pur non essendo stata provata la cessione della sostanza; tale elemento, unitamente al contesto dei fatti, è stato ritenuto idoneo a fondare una prognosi di inaffidabilità rispetto a funzioni implicanti l'uso di armi e la tutela del patrimonio altrui. Il giudice ha ritenuto non manifestamente illogica né sproporzionata la valutazione prefettizia, fondata su elementi concreti e attuali, e adeguata la motivazione. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha affermato che l'art. 10 TULPS non esclude in via generale l'obbligo di comunicazione di avvio; tuttavia, l'omissione può essere giustificata da concrete esigenze di urgenza connesse alla prevenzione di possibili abusi delle armi. Nel caso di specie l'urgenza era ravvisabile nei dubbi sull'assunzione di stupefacenti e nell'esigenza di tutela anticipata dell'ordine e della sicurezza pubblica. La comunicazione di avvio era stata invece effettuata per il procedimento relativo al divieto di detenzione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza e inadeguatezza della motivazione; il TAR ha ritenuto i provvedimenti adeguatamente motivati.
art. 7 l. n. 241/1990
L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento opera anche nei procedimenti di polizia, ma può essere derogato in presenza di concrete e specifiche ragioni di urgenza. Nel caso concreto l'omissione relativa alla revoca dei titoli è stata ritenuta giustificata; per il divieto di detenzione la comunicazione era stata effettuata.
art. 10 l. n. 241/1990
La partecipazione procedimentale non è stata esaminata come motivo autonomo nel testo, mentre la disciplina applicata riguarda principalmente l'art. 7; il riferimento è pertanto non decisivo.
art. 10 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
La possibilità di revoca o sospensione delle autorizzazioni di polizia in caso di abuso non costituisce, di per sé, una disciplina eccezionale idonea a escludere le garanzie procedimentali; resta possibile derogare alla comunicazione di avvio solo per concrete esigenze di celerità.
art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
La buona condotta costituisce requisito per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia; l'amministrazione esercita poteri vincolati in alcuni casi e discrezionali quando deve valutare la sussistenza della buona condotta e l'affidabilità del titolare.
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti nell'ambito dei poteri preventivi di pubblica sicurezza.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Il porto d'armi richiede la buona condotta e l'affidamento del soggetto a non abusare delle armi; tali requisiti possono essere valutati discrezionalmente anche in assenza di specifici precedenti penali.
art. 138 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Per la qualifica di guardia particolare giurata consente la valutazione della condotta morale senza richiedere un parametro assoluto di condotta 'ottima'; la delicatezza del ruolo giustifica una particolare attenzione all'affidabilità.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Il procedimento penale per spaccio si era concluso senza accertamento della cessione della sostanza, ma i fatti storici e l'uso di cocaina potevano essere autonomamente valutati dall'amministrazione ai fini preventivi.
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
Il TAR richiama la segnalazione per detenzione personale come circostanza oggettivamente preclusiva al rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi, secondo la giurisprudenza citata.
art. 1, n. 5, D.M. 28 aprile 1998
Costituisce causa di non idoneità non solo la dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, ma anche l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
L'assunzione anche occasionale di stupefacenti è considerata incompatibile con l'idoneità psicofisica al porto d'armi.
art. 138, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 (TULPS)
La guardia particolare giurata è qualificata come incaricato di pubblico servizio, elemento che rafforza l'esigenza di affidabilità nello svolgimento della funzione.
Massime di principio
- Il conferimento e il mantenimento della qualifica di guardia particolare giurata e del porto d'armi sono subordinati alla buona condotta e all'affidabilità del titolare, valutate in relazione alle specifiche funzioni esercitate e non secondo un parametro assoluto di moralità.
- Nell'esercizio dei poteri preventivi di polizia, l'amministrazione può valutare i fatti nella loro obiettiva dimensione storica anche se il procedimento penale si è concluso con assoluzione, non luogo a procedere, archiviazione o altra definizione favorevole, quando tali fatti siano rilevanti per la prognosi di affidabilità e di possibile abuso delle armi.
- Per revocare un'autorizzazione di polizia connessa al porto d'armi non è necessario accertare una vera e propria pericolosità sociale né una responsabilità penale: è sufficiente una motivata prognosi di inaffidabilità fondata su elementi concreti, attuali e coerenti con la delicatezza delle funzioni autorizzate.
- L'uso anche occasionale di sostanze stupefacenti può costituire elemento idoneo a incidere negativamente sull'affidabilità richiesta per il possesso o l'uso di armi, sia per la possibile alterazione dello stato di coscienza sia per le eventuali frequentazioni connesse all'approvvigionamento delle sostanze.
- Anche nei procedimenti di polizia permane, in linea di principio, l'obbligo di comunicazione di avvio; tuttavia, la garanzia può essere omessa quando ricorrano concrete e specifiche esigenze di urgenza, desumibili dagli interessi pubblici coinvolti e dalla situazione fattuale, purché l'omissione sia funzionale alla prevenzione immediata di possibili abusi delle armi.
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