Sentenza del 18/01/2017 n. 1122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l’appello della curatela limitatamente ai maggiori ricavi accertati. Il motivo dedotto riguardava l’insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al superamento della presunzione legale di cessione prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997. Secondo l’Agenzia, la CTR aveva ritenuto provata la mancata cessione dei beni sulla base di generici riferimenti all’incompletezza dell’inventario e alle azioni di restituzione o rivendicazione promosse dalla curatela, senza precisare il numero, l’oggetto, lo stato e l’esito di tali giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla curatela e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che le differenze tra le risultanze contabili e le giacenze effettive costituiscono presunzione legale relativa, di tipo misto, di cessione o acquisto non contabilizzato. Tale presunzione può essere superata dal contribuente soltanto mediante le prove e nei limiti tassativamente previsti dal D.P.R. n. 441 del 1997. La motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente perché non aveva verificato concretamente i giudizi promossi dalla curatela e la loro incidenza sui beni mancanti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1 e 3
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.
La mancata presenza dei beni nei locali dell’impresa o in altri luoghi fiscalmente rilevanti genera una presunzione legale relativa di cessione non contabilizzata. Il contribuente può vincerla soltanto dimostrando, nei modi previsti dalla legge, che i beni sono stati utilizzati, distrutti, perduti o consegnati a terzi per lavorazione, deposito o altro rapporto non traslativo della proprietà.
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 4, comma 2
Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le scritture ausiliarie di magazzino o la documentazione obbligatoria e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto.
Le differenze inventariali tra le giacenze contabili e quelle fisicamente riscontrate possono fondare l’accertamento fiscale, anche quando siano astrattamente riconducibili a fenomeni fisiologici quali cali, ammanchi, errori di codifica o distruzioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, comma 1, lett. d)
Nelle scritture ausiliarie di magazzino possono inoltre essere annotati i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
L’impresa può documentare contabilmente cali e variazioni di magazzino, ma la mera annotazione o la qualificazione della differenza come fisiologica non esclude automaticamente l’operatività della presunzione di cessione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nella versione previgente alla riforma del 2012
Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Poiché la sentenza impugnata era del 2011, la Corte ha applicato la precedente formulazione del motivo di ricorso. La motivazione è censurabile quando omette elementi decisivi o presenta una carenza logica obiettiva, non quando il ricorrente mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Quando l’inventario fisico evidenzia beni mancanti rispetto alle scritture contabili, l’amministrazione finanziaria può presumere una cessione o un acquisto non contabilizzato.
- La presunzione è relativa, ma il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata, rientrante nelle categorie previste dalla normativa; non è sufficiente invocare genericamente errori contabili, cali fisiologici o incompletezza dell’inventario.
- La consegna di beni a terzi per lavorazione, deposito o altri rapporti non traslativi della proprietà deve essere dimostrata con documenti specifici, idonei a collegare quantità, tipologia dei beni, soggetti depositari e periodo interessato.
- In presenza di azioni giudiziarie di restituzione o rivendicazione, occorre indicare con precisione quali beni riguardano, il numero e lo stato dei procedimenti e il loro esito; riferimenti generici non bastano a superare la presunzione.
- Il giudice di merito deve motivare in modo puntuale l’incidenza delle prove contrarie sull’accertamento, soprattutto quando esse possono modificare la ricostruzione delle giacenze e dei beni presumibilmente ceduti.
- La Cassazione non rivaluta normalmente il merito, ma può cassare la decisione quando la motivazione omette fatti decisivi o non spiega logicamente perché la presunzione fiscale debba ritenersi superata.
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