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Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 862, pubblicata in data 13.06.2023, dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202400252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione tempestiva della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, resa in funzione di giudice del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 862/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, notificata il 14 giugno 2023 e passata in giudicato il 13 dicembre 2023. La sentenza non era stata eseguita spontaneamente dall'ASL, che ha provveduto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuta soddisfazione della propria pretesa, nonché la condanna dell'amministrazione alle spese del procedimento. L'ASL ha documentato l'esecuzione mediante deposito del mandato di pagamento del 15 marzo 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'esecuzione della sentenza da parte dell'ASL avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell'ASL secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione ha eseguito la sentenza soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. L'ASL è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per competenze e spese di lite, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La soddisfazione integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione sul giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato intervenuta durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche se la materia del contendere è cessata, in ragione della condotta che ha reso necessaria l'iniziativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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