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Sentenza

Sentenza n. 4744/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento a) della delibera n. 410/22/CONS, adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media», con il relativo allegato A («Relazione Tecnico-Finanziaria»), resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 17 gennaio 2023; b) della delibera n. 416/22/CONS, adottata dall’Autorità il 24 novembre 2022, recante «Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023», con i relativi allegati A («Fac Simile» del Modello telematico) e B («Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023»), resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 17 gennaio 2023; c) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: c.1) la delibera AG-Com n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.2) la delibera AGCom n. 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.3) la delibera AGCom n. 261/21/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; c.4) la delibera AGCom n. 208/22/CONS, recante «Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati, ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2021»; c.5) la delibera n. 464/22/CONS, recante «Bilancio di previsione per l’esercizio 2023», con i relativi allegati, nonché il documento denominato «Bilancio di previsione 2023 – Relazione illustrativa»; c.7) la delibera AGCom n. 457/22/CONS, recante «Piano di programmazione finanziaria 2023-2025», con i relativi allegati; c.8) il provvedimento (anche tacito) di approva-zione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della citata delibera AGCom n. 410/22/CONS, ai sensi dell’art. 1, co. 65, l. n. 266/2005; c.9) l’art. 2 dell’Allegato A alla delibera AGCom n. 666/08/CONS (“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”) e s.m.i., con i relativi allegati e moduli, così come modificato, tra l’altro, dalla delibera AGCom n. 608/10/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla Delibera n. 666/08/CONS”.

Giustizia amministrativa202305540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere AGCOM n. 410/22/CONS e n. 416/22/CONS, relative alla misura, al versamento e alle istruzioni per il contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti operanti nel settore dei servizi media

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore media)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, la violazione dell’art. 1, commi 65 e 66, l. n. 266/2005, dell’art. 2, comma 38, l. n. 481/1995, dell’art. 6 l. n. 249/1997, del d.lgs. n. 208/2021 e di ulteriori disposizioni del TUSMA e della disciplina europea. In particolare, ha sostenuto che l’AGCOM avrebbe illegittimamente ampliato, rispetto all’elenco del d.m. 17 maggio 2002, la platea dei soggetti obbligati; che la disciplina primaria non avrebbe fissato criteri sufficienti per individuare soggetti, attività e ricavi imponibili, in violazione della riserva relativa di legge e dei principi costituzionali; che le delibere sarebbero generiche, illogiche, contraddittorie, immotivate e lesive del principio di proporzionalità; che il fabbisogno economico del settore media sarebbe stato determinato includendo costi estranei e ripartendo in modo arbitrario i costi comuni, anche per il parziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione; infine, ha contestato il meccanismo delle istruzioni operative che, mediante codici ATECO non selezionabili, impediva di escludere dalla base imponibile ricavi non riferibili ai servizi media regolati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del quinto motivo e ha annullato in parte le delibere n. 410/22/CONS e n. 416/22/CONS, con i relativi allegati. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’art. 1, comma 65, l. n. 266/2005 non cristallizzi la platea dei contribuenti nell’elenco del d.m. 17 maggio 2002, ma consenta l’adeguamento dell’obbligo all’evoluzione dei mercati e delle attività soggette alla regolazione. Ha respinto il secondo motivo, reputando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la normativa primaria individua il criterio dei soggetti operanti nel mercato di competenza, mentre all’Autorità spetta la concreta individuazione delle categorie interessate, nel rispetto della legalità procedurale. Ha respinto anche il terzo motivo, poiché l’obbligo contributivo è sufficientemente determinabile in relazione all’attività concretamente svolta nel settore dei servizi media e la ricorrente vi rientra. Il quarto motivo è stato respinto: il principio di stretta corrispondenza tra contributi e costi specifici, previsto per le comunicazioni elettroniche, non è stato ritenuto estensibile al settore audiovisivo/media; inoltre, la relazione tecnico-finanziaria esponeva criteri ragionevoli e trasparenti, fondati sugli FTE, sui costi diretti e sulla ripartizione proporzionale degli oneri comuni. Il sindacato giudiziale sulle scelte organizzative e finanziarie dell’Autorità è stato ritenuto limitato, non emergendo macroscopiche incongruenze o illogicità; l’utilizzo solo parziale dell’avanzo di amministrazione non è stato considerato illegittimo. Il quinto motivo è stato invece accolto: l’obbligo contributivo riguarda soltanto i ricavi funzionalmente riconducibili ai servizi regolati e non tutti i ricavi contabili. Le istruzioni, impedendo in modo generalizzato lo scomputo di ricavi associati a codici ATECO non selezionabili, sostituivano illegittimamente al criterio sostanziale un automatismo formale e introducevano una presunzione assoluta di inerenza priva di base normativa. Deve quindi essere consentito all’operatore di escludere ricavi non riferibili all’attività regolata, purché dimostri puntualmente la loro autonomia giuridica, economica e funzionale e l’assenza di collegamento con i servizi media. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 65 e 66, l. n. 266/2005

    a decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento delle Autorità indipendenti siano finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con deliberazione della singola Autorità

    La disposizione individua il criterio dei soggetti operanti nel mercato di competenza e attribuisce all’Autorità il compito di concretizzare l’ambito soggettivo e oggettivo del contributo, senza cristallizzarlo nell’elenco del d.m. 17 maggio 2002.

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte consente alla fonte sub-primaria di disciplinare gli aspetti attuativi e tecnici quando la legge abbia fissato criteri e limiti sufficienti, compreso il riferimento ai soggetti operanti nel mercato sottoposto alla regolazione dell’Autorità.

  • art. 3 d.lgs. n. 208/2021

    Richiamato tra i parametri del ricorso, senza una distinta interpretazione decisiva oltre a quella concernente l’individuazione del mercato dei servizi media.

  • art. 34 d.lgs. n. 259/2003

    Il principio di stretta corrispondenza tra contributo e costi specifici del regime di autorizzazione generale riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche e non è estensibile al settore audiovisivo/media.

  • art. 12 direttiva 2002/20/CE

    La disciplina della stretta corrispondenza tra diritti amministrativi e costi specifici è riferita al settore delle comunicazioni elettroniche.

  • art. 1, commi 65 e 66, l. n. 266/2005

    La base normativa impone di riferire il contributo alle attività effettivamente ricadenti nel mercato di competenza; non consente automatismi che assoggettino a contribuzione ricavi estranei ai servizi regolati.

Massime di principio

  • L’obbligo di contribuzione previsto dall’art. 1, comma 65, l. n. 266/2005 riguarda i soggetti che operano nel mercato di competenza dell’Autorità, individuato in relazione alle attività concretamente sottoposte ai suoi poteri di regolazione e controllo; la platea non è cristallizzata in elenchi risalenti e può essere adeguata all’evoluzione del mercato e delle tecnologie.
  • La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge individua il criterio sostanziale che delimita i soggetti obbligati e rimette all’autorità indipendente la concreta specificazione tecnica delle categorie interessate, nel rispetto della legalità procedurale.
  • Nel settore dei servizi media, la base imponibile del contributo comprende soltanto i ricavi funzionalmente e giuridicamente riconducibili alle attività regolate; non tutti i ricavi contabilizzati possono essere assoggettati automaticamente a contribuzione.
  • Un sistema di istruzioni operative che impedisca in modo assoluto lo scomputo dei ricavi associati a determinati codici ATECO sostituisce illegittimamente il criterio funzionale previsto dalla legge con un criterio meramente formale e introduce una presunzione assoluta di inerenza priva di base normativa.
  • L’esclusione di ricavi dalla base imponibile richiede la prova puntuale, da parte dell’operatore, della loro autonomia giuridica, economica e funzionale e dell’assenza di collegamento con l’attività regolata; non è quindi ammessa un’esclusione indiscriminata.
  • Il principio di stretta corrispondenza tra contributi e costi specifici previsto dalla disciplina europea e nazionale delle comunicazioni elettroniche non si estende automaticamente al diverso settore dei servizi audiovisivi e media.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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