Ordinanza n. 616/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, prot. n. 0464046, emesso dalla Questura di Milano in data 30.10.2025, notificato il 22.11.2025, con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente in data 9.10.2021 a mezzo assicurata postale nr. 055956115116 “volta ad ottenere il rinnovo per motivi di studio del permesso di soggiorno n. I15627983 rilasciato dalla Questura di Milano in data 05.10.2020 e scaduto il 9.10.2021”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MORISETTY RAKESH il 27.4.2026 : del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione il 3.03.2026 e comunicato al difensore il 4.03.2026, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione rilasciato in favore del ricorrente in data 27.07.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Milano del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e revoca prefettizia del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Milano relativo all'istanza di rinnovo per motivi di studio del permesso di soggiorno, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento della Prefettura di Milano che ha revocato il nulla osta alla conversione del titolo in favore del ricorrente. In sede cautelare ha dedotto plurimi profili di illegittimità. In primo luogo, ha contestato la rilevanza attribuita alla presentazione dell'istanza di conversione successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno per studio, sostenendo che tale circostanza non determina automaticamente decadenza né esonera l'amministrazione dall'esame nel merito della posizione. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto non avrebbe indicato tutte le ragioni poste a fondamento della successiva revoca del nulla osta, impedendogli di rappresentare la nuova situazione lavorativa. Infine, ha contestato che la modifica del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, derivante dall'incorporazione della società presso la quale svolgeva attività di consulenza in altra società, potesse giustificare la revoca del nulla osta, deducendo l'obbligo dell'amministrazione di considerare le sopravvenienze ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso sia il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo sia quello impugnato con motivi aggiunti, disponendo un motivato riesame dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno. Ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, valorizzando il prevalente orientamento secondo cui l'art. 6 d.lgs. n. 286/1998, nel richiedere che la conversione avvenga prima della scadenza del titolo, non stabilisce sanzioni o decadenze automatiche per la presentazione tardiva dell'istanza. Tale tardività non consente quindi all'amministrazione di omettere la valutazione sostanziale della posizione dello straniero, inclusa la prognosi favorevole sull'inserimento lavorativo e sulla disponibilità di un reddito sufficiente. Il TAR ha ravvisato inoltre un ulteriore profilo di fondatezza nella mancata indicazione, nel preavviso di rigetto, di tutte le motivazioni poi poste a base della revoca del nulla osta, con conseguente limitazione del contraddittorio procedimentale. Ha infine ritenuto non manifestamente giustificata la revoca per la modifica del rapporto lavorativo, imponendo all'amministrazione di considerare le sopravvenienze rilevanti. Il dispositivo non esplicita separatamente la valutazione del periculum in mora. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 9 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione.
art. 6 d.lgs. n. 286/1998
“comunque prima della sua scadenza”
La previsione del termine per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro non comporta, secondo l'orientamento richiamato, sanzioni o decadenze automatiche per la presentazione tardiva; l'amministrazione deve comunque esaminare nel merito la posizione dello straniero.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire all'interessato di conoscere le ragioni ostative e di interloquire effettivamente; l'omessa indicazione di motivazioni poi poste a fondamento della revoca limita il contraddittorio procedimentale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
L'amministrazione deve considerare le sopravvenienze rilevanti nella valutazione della posizione del cittadino straniero, compresa la modifica della tipologia del rapporto lavorativo.
Massime di principio
- La presentazione tardiva dell'istanza di conversione di un permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro non determina automaticamente decadenza, quando la disciplina applicabile non preveda espressamente una sanzione; l'amministrazione deve comunque esaminare nel merito la posizione dello straniero.
- La conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro richiede una valutazione prognostica sull'inserimento lavorativo dello straniero e sulla disponibilità di un reddito sufficiente, non potendo la sola scadenza del permesso per studio sostituire tale valutazione.
- Il preavviso di rigetto deve indicare le ragioni ostative effettivamente rilevanti per la decisione finale; la mancata comunicazione di motivi poi utilizzati per revocare il nulla osta viola l'art. 10-bis l. n. 241/1990 e compromette la possibilità di un contraddittorio utile.
- Nel valutare il mantenimento o la revoca di un nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve considerare le sopravvenienze, inclusa la modifica della tipologia del rapporto lavorativo, anziché fondarsi automaticamente sul mutamento del rapporto.
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