Cassazione Penale, Sentenza n. 19280/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la pronuncia della Corte d'appello che aveva disposto il riconoscimento di una sanzione amministrativa pecuniaria di €250 irrogata dalle Autorità slovene. Il ricorrente deduceva che, per un disguido di cancelleria, non era stata considerata una memoria difensiva con la quale si documentava l'avvenuto pagamento della sanzione anteriore all'udienza del 15/02/2022 e chiedeva l'applicazione dell'art.625-bis c.p.p. per errore di fatto; in subordine richiedeva annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione per omessa valutazione dei documenti attestanti il pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inapplicabile l'art.625-bis c.p.p. perché previsto solo per decisioni della Corte di cassazione e non per sentenze di Corte d'appello. Ha inoltre constatato la tardività dell'impugnazione, richiamando la normativa speciale (d.lgs. 15/02/2016 n.37 e art.22 L.22/04/2005 n.69) che impone il termine perentorio di 5 giorni dalla conoscenza legale della sentenza per il ricorso; la sentenza era stata depositata in udienza il 15/02/2022 e il ricorso è pervenuto oltre il termine. Ha precisato che, per queste impugnazioni, il deposito deve essere effettuato presso la cancelleria che ha emesso la decisione (non è possibile usufruire della facoltà di deposito prevista dall'art.582, comma 2, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art.22, comma 5, L. n.69/2005.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario per errore di fatto applicabile esclusivamente alle decisioni della Corte di cassazione; non è applicabile alle sentenze delle Corti d'appello.
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, art. 11 comma 5
art. 11, comma 5, d.lgs. 15/02/2016, n.37
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le decisioni delle Corti d'appello in materia di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra Stati membri, richiamando la disciplina di cui all'art.22 della L. n.69/2005 e le esigenze di speditezza.
Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005
Decisione quadro 2005/214/GAI
Quadro europeo che regola il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra Stati membri; la normativa nazionale d'attuazione impone termini stringenti per le impugnazioni.
art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69
art. 22, L. 22/04/2005, n.69
Prevede il termine perentorio di 5 giorni dalla conoscenza legale della sentenza per la proposizione del ricorso, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni tardive.
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
art. 582, comma 2, c.p.p.
Normalmente autorizza il deposito dell'impugnazione anche presso la cancelleria di un ufficio giudiziario diverso, ma la Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applichi alle impugnazioni disciplinate dalla normativa sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, per non vanificare le esigenze di tempestività.
Ordinanza Sez. 6 n. 22819 del 23/07/2020 (Ben Achour)
Ordinanza n.22819/2020, Sez.6
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'obbligo di deposito dell'impugnazione nella cancelleria che ha emesso la decisione nelle impugnazioni aventi finalità di rapidità (es. mandato di arresto europeo e riconoscimento sanzioni).
Massime di principio
- L'art.625-bis c.p.p. è un rimedio limitato alle decisioni della Corte di cassazione; non può essere invocato per correggere errori di fatto delle decisioni di Corte d'appello.
- Per i provvedimenti di riconoscimento di sanzioni pecuniarie da altri Stati membri vale una disciplina speciale che impone termini perentori (5 giorni dalla conoscenza legale della decisione) per proporre ricorso per cassazione: il mancato rispetto di tali termini rende l'impugnazione inammissibile.
- In tali procedimenti il deposito del ricorso deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; il deposito in altra cancelleria non è ammesso quando la normativa speciale richiede rapidità.
- La prova dell'avvenuto pagamento della sanzione non supplisce alla tardività dell'impugnazione: quando sono previsti termini perentori, la tempestività è essenziale e l'omessa registrazione di documenti in cancelleria non elimina il requisito temporale.
- Per evitare l'inammissibilità, in casi di pagamenti o documenti rilevanti occorre verificare tempestivamente l'inserimento degli atti nel fascicolo processuale e, se necessario, chiedere misure cautelari o interventi immediati in sede nazionale prima della scadenza dei termini.
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