Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43285/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato condannandolo per riciclaggio (pur revocando la confisca). Le censure principali riguardano: 1) presunta genericità dell'imputazione per mancata specificazione dei reati tributari presupposto (art. 417 c.p.p.); 2) rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria (escussione del curatore fallimentare Marco Abbondanza) considerata decisiva per dimostrare l'origine delle somme; 3) vizio di motivazione per eccessivo ricorso per relationem alla sentenza di primo grado e per mancata autonoma esposizione delle ragioni; 4) insufficienza della prova circa la provenienza da delitto non colposo e anteriorità delle condotte rispetto ai reati presupposto; 5) inoffensività della condotta (trasferimento su conto intestato al medesimo soggetto) e mancanza dell'elemento soggettivo; 6) contestazione del profilo di concorso nel reato presupposto vs. riciclaggio; 7) censura sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza il ricorrente chiede l'annullamento per vizi di imputazione, di prova, di motivazione e di applicazione della norma penale sul riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello costituisce una doppia conforme con il primo grado e che molti motivi del ricorrente erano generici o miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Nello specifico: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e infondato (l'imputazione era conoscibile dai provvedimenti richiamati); la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata correttamente respinta come non decisiva secondo la discrezionalità del giudice ex art. 603 c.p.p.; numerosi altri motivi sono stati qualificati come questioni di fatto o come generiche riproposizioni di doglianze già decise e quindi inammissibili; la Corte ha rilevato che era sufficiente, ai fini del reato di riciclaggio, che le operazioni ostacolassero l'accertamento dell'origine illecita delle somme e ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito sulle dichiarazioni del Pesce e sugli elementi indiziari; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    Fondamento normativo per censure di violazione di legge o vizio di motivazione; utilizzato per valutare la specificità dei motivi di cassazione (la Corte richiede il confronto puntuale con la motivazione impugnata)

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) ed e)

    Riferimenti per le censure sulla mancata acquisizione di prova decisiva e sul travisamento del fatto; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni probatorie e travisamento

  • art. 417 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    Norma che impone la specificità dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che l'imputazione fosse sufficientemente conoscibile mediante i provvedimenti richiamati e non viziata per genericità

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 1 e comma 2

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria: la rinnovazione ai sensi del comma 1 è discrezionale e subordinata alla decisività della prova richiesta; la Corte ha confermato l'esercizio discrezionale dei giudici di merito nel respingere la richiesta

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: la Corte sottolinea che è sufficiente che il trasferimento o l'uso della provvista ostacolino l'accertamento della sua origine illecita; il fatto che somme transitino su conti riconducibili all'autore del reato presupposto non esclude automaticamente il riciclaggio se si realizza occultamento tramite strutture estere non riconducibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare al ricorrente le spese e la sanzione pecuniaria

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi sulla determinazione della pena: la Corte ha ricordato l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena, sindacabile in Cassazione solo per motivazioni illogiche o arbitrarie

  • art. 24 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati tali principi dalla motivazione impugnata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ha poteri limitati: non può rivalutare il merito delle prove già valutate dai giudici di merito; il controllo è sulla correttezza giuridica e sulla razionalità della motivazione.
  • Una sentenza d'appello che richiama e conforma la sentenza di primo grado può essere letta congiuntamente a essa come un unico corpo decisionale (doppia conforme); il ricorso per relationem è ammissibile se la motivazione complessiva è effettiva e coerente.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; motivi vaghi o meramente ridichiarativi sono inammissibili.
  • La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. comma 1 è discrezionale: il giudice può rifiutarla se ritiene la prova richiesta esplorativa o non decisiva rispetto al compendio probatorio già acquisito.
  • In tema di riciclaggio (art. 648-bis), non è necessario che il trasferimento renda impossibile in assoluto l'accertamento dell'origine illecita; è sufficiente che l'operazione abbia concretamente ostacolato o reso difficoltosa tale ricostruzione (anche tramite utilizzo di strutture societarie estere non riconducibili).
  • Per distinguere riciclaggio da concorso nel reato presupposto la verifica temporale e la natura dell'intervento sono rilevanti, ma la qualificazione operativa spetta ai giudici di merito e non è rivedibile in Cassazione se sorretta da motivazione razionale.
  • Le questioni relative alla valutazione della personalità dell'imputato e alla dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione presenta elementi di illogicità o arbitrarietà manifeste.
  • Quando una censura tenta una diversa lettura del materiale probatorio già valutato, la sua ammissibilità dipende dal fatto che gli atti richiamati dal ricorrente possano disarticolare logicamente la motivazione dei giudici di merito; altrimenti la censura resta inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.