Sentenza n. 3750/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4533/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire per l'anno scolastico 2023/2024 la carta elettronica del valore di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4533/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla docente, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, la somma complessiva di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese documentate aventi titolo nella pronuncia, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e le norme applicabili. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione di spettanza, misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti oltre i limiti stabiliti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni richiamate in materia di distrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo pecuniario risultante da un giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua esatta consistenza derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione delle somme proposta dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione; l'importo residuo e gli interessi devono essere verificati secondo il titolo esecutivo e la disciplina legale applicabile, quanto a capitale, misura e decorrenza.
- Prima di procedere al recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione statale, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non adempiuto e di documentazione idonea non adeguatamente contestata dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un obbligo pecuniario può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all'adempimento; quando tali attività rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico designato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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