Sentenza del 29/03/2018 n. 2092 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Processo Tributario - Motivi proposti in appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il principio richiamato, la mancata formulazione di motivi specifici determina l'inammissibilità dell'appello e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il vizio non è sanabile nel corso del giudizio: la successiva precisazione o integrazione dei motivi non può rimuovere l'inammissibilità originaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'ammissibilità dell'appello tributario e, in particolare, il rispetto dell'onere di formulare motivi specifici previsto dall'art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992. L'appello non può limitarsi a una richiesta generica di riforma della sentenza, ma deve contenere anche argomentazioni idonee a confutare in modo puntuale le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Norme richiamate
Art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, composti non solo dalla richiesta di modifica della decisione, ma anche da argomentazioni dirette a contrastare le ragioni della sentenza impugnata. La violazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un appello deve confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza di primo grado; non è sufficiente riproporre le domande o le difese già formulate in precedenza.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e argomentati sin dalla proposizione dell'appello, indicando quali passaggi della sentenza sono contestati e per quali ragioni.
- La successiva integrazione dei motivi nel corso del giudizio, di regola, non sana l'originaria genericità dell'appello.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile, la sentenza di primo grado diventa definitiva, con conseguente prevalenza processuale della parte resistente.
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