Sentenza del 09/03/2018 n. 1024 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo pec - Prova dell'avvenuta notificazione - Attestazione di conformità delle ricevute pec in formato analogico - Obbligo - Sussiste - Mancanza - Inesistenza notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione della cartella di pagamento è stata ritenuta inesistente. In assenza dell'attestazione di conformità delle copie analogiche delle ricevute PEC e a seguito del loro disconoscimento, la documentazione prodotta non è stata considerata idonea a provare l'avvenuta notificazione. Di conseguenza, la pretesa fondata sulla cartella non ha potuto essere validamente fatta valere nei confronti della contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato l'efficacia probatoria delle copie cartacee prodotte per dimostrare la notificazione via PEC. Tali documenti erano mere riproduzioni analogiche del messaggio PEC e delle relative ricevute, prive dell'attestazione di conformità all'originale digitale. Inoltre, la contribuente li aveva espressamente disconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Norme richiamate
Articolo 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale
Le copie analogiche di documenti informatici devono essere accompagnate dall'attestazione di conformità all'originale digitale nei casi previsti dalla legge.
La mera produzione in formato cartaceo di un messaggio PEC o delle ricevute di accettazione e consegna non è sufficiente, quando tali copie siano disconosciute. Occorre l'attestazione di conformità, idonea a collegare la copia analogica al documento informatico originale.
Massime di principio
- Chi intende provare una notificazione via PEC deve produrre gli originali digitali o copie conformi delle ricevute e del messaggio, non semplici stampe cartacee.
- Se le copie analogiche delle ricevute PEC vengono espressamente disconosciute, la parte che le ha prodotte deve dimostrarne la conformità agli originali digitali secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
- La mancanza dell'attestazione di conformità può impedire di provare l'avvenuta notificazione e, secondo l'orientamento espresso nella sentenza, comportare l'inesistenza della notifica.
- Per contestare efficacemente una notificazione PEC è importante indicare specificamente che la documentazione cartacea non è conforme agli originali digitali e contestarne formalmente la genuinità o conformità.
- La valutazione concreta può dipendere dal tipo di documenti prodotti, dalle modalità di disconoscimento e dalla possibilità di acquisire gli originali informatici.
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