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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11056 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento con cui le era stato attribuito un maggior reddito di capitale, derivante dal maggior reddito d'impresa accertato nei confronti della società A. S.r.l. per ricavi non dichiarati relativi alla vendita di un immobile. Ha denunciato la violazione degli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, trattandosi di una società di capitali, non fosse sufficiente il solo accertamento del maggior reddito societario per presumere la distribuzione degli utili ai soci. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione dell'estratto conto bancario prodotto per dimostrare di non avere ricevuto somme dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente non aveva indicato se l'accertamento nei confronti della società fosse divenuto definitivo, elemento rilevante per valutare il ragionamento presuntivo. La Corte ha comunque ribadito che, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione relativa di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, fondata sulla ristrettezza della compagine sociale e sul reciproco controllo tra i soci, salva la prova contraria. La censura relativa all'estratto conto è stata ritenuta generica, poiché la contribuente non aveva indicato adeguatamente quando e dove il documento fosse stato prodotto né ne aveva riprodotto il contenuto. Il ricorso è quindi rimasto inammissibile e la ricorrente è stata assoggettata al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; non sono state liquidate spese in favore dell'Amministrazione, che non aveva depositato controricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi; la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Richiamato in tema di accertamento del reddito d'impresa; la Corte ha ritenuto legittimo, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, il ragionamento presuntivo relativo alla distribuzione degli utili extracontabili, salva prova contraria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    La contribuente lo ha invocato sostenendo che il maggior reddito societario non potesse essere automaticamente imputato al socio. La decisione ha precisato che la presunzione di distribuzione, nel caso esaminato, deriva dalla ristretta base sociale e non da una presunzione di secondo grado.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in materia di onere della prova. Il contribuente può superare la presunzione relativa di distribuzione degli utili fornendo una prova contraria concreta, specifica e adeguatamente documentata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e all'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto generica la censura motivazionale e ha escluso di poter riesaminare nel merito la valutazione delle prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In ragione dell'inammissibilità del ricorso, la ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare una presunzione relativa di distribuzione ai soci, anche se non è dimostrato direttamente il pagamento delle somme.
  • La presunzione non costituisce una vietata presunzione di secondo grado: il fatto noto è rappresentato dalla ristrettezza della compagine sociale e dai rapporti di reciproco controllo tra i soci, non dal solo maggior reddito accertato alla società.
  • Il contribuente può superare la presunzione, ma deve fornire una prova contraria specifica e attendibile, dimostrando per esempio la mancata percezione degli utili o l'impossibilità concreta della loro distribuzione.
  • La produzione di estratti conto o altra documentazione bancaria deve essere indicata con precisione nel ricorso per cassazione, specificando quando e dove è stata prodotta e riportandone il contenuto essenziale; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove già valutate dai giudici di merito: il ricorso deve individuare un effettivo errore di diritto o l'omesso esame di un fatto decisivo, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori.

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