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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12747/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello con quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta errata riqualificazione del fatto dall'art. 640-bis cod. pen. all'art. 7 d.l. 4/2019, sostenendo inoltre che l'art. 7 era stato abrogato dalla legge n. 197/2022; (2) violazione dell'art. 2, comma 2 c.p. per applicazione della lex mitior in seguito ad abrogazione dell'art. 7 a decorrere dal 1.1.2024; (3) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto o per altre ragioni); (4) vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre eccepisce questioni sulla relazione tra l'art. 316-quater cod. pen. e l'art. 7 d.l. 4/2019 (specialità vs assorbimento).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità, ritenendo le censure riproposizioni di questioni già sollevate e respinte in appello (artt. 581, co.1 e 591, co.1 lett. c) c.p.p.). Sul merito delle censure relative alla qualificazione giuridica, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata che considera le false o omesse indicazioni nell'autodichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza come fattispecie prevista dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019 e non come truffa aggravata (art. 640-bis) o il delitto previsto dagli artt. 316-ter/316-quater. Inoltre evidenzia la disposizione transitoria introdotta con l'istituzione dell'assegno di inclusione (d.l. 48/2023, conv. legge 85/2023), secondo cui l'art. 7 continua ad applicarsi ai benefici concessi anteriormente al 31.12.2023; il fatto del ricorrente è riferito a istanza del 7.8.2020, perciò l'art. 7 era applicabile. Riguardo all'art. 131-bis e alle attenuanti generiche, la Corte conferma il rigetto motivato dal giudice di merito in ragione dell'iter delinquenziale dell'imputato (precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti) e dell'abitualità della condotta, contestata solo in termini generici dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

    Le omissioni o false dichiarazioni nell'autodichiarazione finalizzata al conseguimento del reddito di cittadinanza integrano il reato previsto da questa norma; la fattispecie non si qualifica automaticamente come truffa aggravata o come delitto previsto dagli artt. 316-ter/316-quater.

  • art. 640-bis cod. pen.

    La Corte ritiene che, per i casi di false/omesse dichiarazioni nelle istanze per il reddito di cittadinanza, la fattispecie non rientri nella truffa aggravata di cui all'art. 640-bis, quando le condotte sono quelle tipiche previste dall'art. 7 d.l. n. 4/2019.

  • art. 316-ter e art. 316-quater cod. pen.

    La giurisprudenza distingue le indebite percezioni di erogazioni pubbliche più ampie (art. 316-ter/316-quater) dalla fattispecie specifica dell'art. 7 d.l. 4/2019 relativa al reddito di cittadinanza; non sempre opera assorbimento o specialità a favore dell'art. 316-quater.

  • legge n. 197 del 2022

    Citata dal ricorrente come causa di abrogazione dell'art. 7; la Corte ritiene irrilevante rispetto al caso, anche per le disposizioni transitorie che preservano l'applicabilità dell'art. 7 ai benefici concessi prima del termine stabilito.

  • decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (istituzione dell'assegno di inclusione)

    La normativa che ha introdotto l'assegno di inclusione prevede espressamente che alle istanze relative al reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del d.l. n. 4/2019 per i fatti commessi fino al 31.12.2023; pertanto l'art. 7 è applicabile al caso di istanza del 7.8.2020.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte conferma che il beneficio non è applicato al ricorrente in presenza di un iter delinquenziale deviante (precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti) e per l'abitualità della condotta, elementi valutati negativamente dal giudice di merito.

  • art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate per dichiarare inammissibile il ricorso per mancata specificità e per essere riproposizione di censure già valutate e respinte in sede di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se l'oggetto del reato è l'omessa o falsa dichiarazione nella domanda per il reddito di cittadinanza, valutare prima l'applicabilità dell'art. 7 d.l. 4/2019: la giurisprudenza tende a ricondurre tali condotte a questa fattispecie piuttosto che alla truffa aggravata o alle più generiche indebite percezioni di erogazioni pubbliche.
  • Verificare sempre la data di concessione del beneficio rispetto alle disposizioni transitorie delle successive riforme (es. istituzione dell'assegno di inclusione): clausole transitorie possono mantenere in vita la disciplina penale previgente per fatti commessi entro termini predeterminati.
  • Nel proporre ricorso per cassazione evitare la riproposizione delle stesse censure già esaminate in appello; il ricorso deve essere specifico e illustrare i profili di diritto ammessi dalla legge (artt. 581 e 591 c.p.p.).
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. o delle attenuanti generiche occorre documentare in modo concreto l'insussistenza di un percorso delinquenziale abituale e fornire elementi positivi della personalità o della situazione personale dell'imputato; censure generiche sono normalmente inidonee.
  • Quando si discute la possibile concorrenza o specialità tra norme penali (es. art. 7 vs art. 316-quater/640-bis), svolgere un'analisi dettagliata della ratio, degli elementi costitutivi e dell'ambito di tutela di ciascuna norma; semplici affermazioni di assorbimento o specialità raramente convincono se non corroborate da argomentazione giuridica approfondita.

Testo integrale

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