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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19585/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando la sopravvenuta perdita di interesse non è imputabile al ricorrente, questi non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa per le ammende. Decisione resa il 24/03/2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 15/11/2021 che aveva parzialmente respinto la sua istanza di dichiarare l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime detentivo. In Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. Successivamente il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso perché al ricorrente erano stati concessi gli arresti domiciliari (provvedimento del 28/01/2022) per le accertate condizioni di salute, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al gravame.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549 - 01)

    Sez. 4 - Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021) Rv. 282549 - 01

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il motivo di carenza è sopravvenuto e non imputabile al ricorrente; in tale ipotesi il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • La sopravvenuta modificazione della situazione concreta (es. concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute) che elimina l'interesse del ricorrente comporta in genere l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
  • Se la perdita di interesse è dovuta a fatti non imputabili al ricorrente, l'inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende: non si configura soccombenza.
  • Il difensore deve tempestivamente comunicare e documentare al giudice la sopravvenuta circostanza (allegando il provvedimento che ha modificato la situazione) per chiedere la declaratoria di inammissibilità.
  • Prima di rinunciare o chiedere l'inammissibilità, valutare se permangono profili di interesse residuo (per es. questioni di diritto o effetti ulteriori del provvedimento impugnato) che potrebbero giustificare il proseguimento del gravame.
  • L'accertamento della carenza di interesse è fatto di merito processuale: il giudice verifica l'effettiva sopravvenienza e la sua origine (imputabile o meno al ricorrente) prima di dichiarare l'inammissibilità.

Testo integrale

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