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Sentenza

Sentenza n. 2772/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento: dei provvedimenti inerenti alle pratiche prot. n. P-NA/L/Q/2023/119456, P-NA/L/Q/2023/117720, P-NA/L/Q/2023/116422, P-NA/L/Q/2023/119761, P-NA/L/Q/2023/115894, P-NA/L/Q/2023/119073, P-NA/L/Q/2023/114495, P-NA/L/Q/2023/115449, P-NA/L/Q/2023/119321, P-NA/L/Q/2023/114333, P-NA/L/Q/2023/119582, P-NA/L/Q/2023/119207, del 15.08.2025, notificati in pari data al datore di lavoro odierno ricorrente, con i quali la Prefettura di Napoli -Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la decadenza della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata ai sensi del d.lgs. 286/98 dal ricorrente in favore di lavoratori stranieri, per decorrenza del termine di validità di sei mesi;

Giustizia amministrativa202505588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di decadenza di molteplici nulla osta al lavoro subordinato per mancato ingresso dei lavoratori stranieri entro sei mesi dal rilascio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Napoli diversi nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di cittadini del Bangladesh. Nelle more, l’art. 3 del d.l. n. 145/2024 aveva disposto la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi ad elevato rischio di frode documentale, nonché la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei visti, fino al completamento delle verifiche dello Sportello Unico per l’Immigrazione. L’Ambasciata d’Italia a Dhaka aveva confermato che le pratiche erano sospese e che non era possibile trattare le domande di visto. Ciononostante, il 15 agosto 2025 la Prefettura aveva dichiarato la decadenza dei nulla osta per decorso del termine di validità di sei mesi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999; erronea presupposizione, contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 per motivazione apparente e mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti di decadenza. Ha ritenuto dirimente la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024, che aveva sospeso automaticamente l’efficacia dei nulla osta e i procedimenti di rilascio dei visti. Secondo il giudice, la sospensione legale comporta anche la sospensione del decorso dei termini collegati, incluso il termine semestrale di validità del nulla osta previsto dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Pertanto, la Prefettura non poteva dichiarare la decadenza per mancato ingresso dei lavoratori durante un periodo nel quale l’ingresso e il rilascio dei visti erano impediti dalla sospensione normativa. Il giudice ha inoltre ravvisato contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione apparente, poiché l’Amministrazione aveva ignorato la disciplina sopravvenuta, la comunicazione dell’Ambasciata e il fatto che il ritardo non fosse imputabile alla società, ma derivasse dall’impedimento legale e dal mancato completamento delle verifiche amministrative. L’Amministrazione dovrà riprendere il procedimento dal momento dell’interruzione illegittima, svolgere le verifiche previste dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024 e adottare le conseguenti determinazioni. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more [...] i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia [...] sono sospesi

    La disposizione introduce una sospensione automatica dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti per il rilascio dei visti; durante tale sospensione non può operare la decadenza fondata sul mero decorso del termine di validità del nulla osta.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il termine semestrale di validità del nulla osta è sospeso per effetto della sospensione legale dell’efficacia del nulla osta e del procedimento di ingresso.

  • art. 31 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    La decadenza del nulla osta per decorso del termine di sei mesi non può essere dichiarata quando il decorso del termine sia stato sospeso ex lege da una disciplina sopravvenuta.

  • artt. 3 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La decisione richiama l’obbligo di motivazione e le garanzie partecipative, ritenendo viziati i provvedimenti privi di motivazione sulla normativa sopravvenuta e adottati senza preavviso di rigetto.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e leale cooperazione impongono all’Amministrazione di considerare l’impedimento legale e di completare le verifiche previste dalla legge, senza imputare al privato il ritardo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta dispone la sospensione ex lege dell’efficacia di un nulla osta e del procedimento amministrativo collegato, restano sospesi anche i termini di validità e di decadenza connessi all’atto, fino alla cessazione della sospensione.
  • La decadenza per mancato ingresso dello straniero entro il termine di validità del nulla osta non può essere dichiarata se, durante tale periodo, l’efficacia del nulla osta e il procedimento per il rilascio del visto sono sospesi per disposizione legislativa.
  • L’Amministrazione non può imputare al richiedente le conseguenze del mancato perfezionamento della procedura quando quest’ultimo dipenda da un impedimento legale e dal mancato completamento di verifiche poste a carico dell’Amministrazione stessa.
  • Un provvedimento di decadenza è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione apparente quando si fonda sul mero decorso del tempo senza considerare una disciplina sopravvenuta che ne abbia sospeso gli effetti e senza confrontarsi con gli elementi istruttori attestanti tale sospensione.
  • La riedizione del potere successiva all’annullamento deve riprendere il procedimento dal momento in cui è stato illegittimamente interrotto, svolgendo le verifiche previste dalla disciplina speciale e adottando all’esito le determinazioni conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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