Corte di giustizia, Sentenza C-86/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 aprile 2022. — Gerencia Regional de Salud de Castilla y León contro Delia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Sistema nazionale relativo al riconoscimento della carriera professionale dei professionisti del settore sanitario – Mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale acquisita presso i servizi sanitari di un altro Stato membro – Ostacolo. — Causa C-86/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa spagnola che, per l’accesso a un grado di carriera professionale nel servizio sanitario, non considerava l’esperienza svolta in Portogallo. Ha ritenuto che tale esclusione possa dissuadere i lavoratori dal trasferirsi in altri Stati membri e quindi costituire una restrizione alla libera circolazione. La misura può essere giustificata solo se supera il test di obiettività, idoneità e proporzionalità, che spetta al giudice nazionale verificare.
Libera circolazione dei lavoratori e carriera professionale sanitaria: uno Stato membro può escludere, ai fini dell’anzianità, l’esperienza maturata in un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro?
La questione giuridica
Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 ostino a una disciplina nazionale sul riconoscimento della carriera professionale nel servizio sanitario che esclude dal calcolo dell’anzianità l’esperienza acquisita presso un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro; e se l’eventuale assenza, a livello dell’Unione, di criteri generali di omologazione delle carriere del personale sanitario possa giustificare tale esclusione.
Principio di diritto
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che, per il riconoscimento della carriera professionale nel servizio sanitario, rifiuti di computare l’esperienza professionale maturata in un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro, poiché tale esclusione può dissuadere i lavoratori dal valersi della libera circolazione e integra una restrizione e una discriminazione indiretta; una siffatta restrizione è ammissibile solo se persegue un obiettivo di interesse generale, è idonea a raggiungerlo e non va oltre quanto necessario. L’assenza di un sistema UE di omologazione generale delle carriere sanitarie non basta, da sola, a giustificare l’esclusione.
Norme richiamate
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 168, paragrafo 7, TFUE
- Regolamento (UE) n. 492/2011, articolo 7
- Direttiva 2005/36/CE
Libera circolazione dei lavoratori e carriera professionale sanitaria: esperienza maturata in un altro Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León in una controversia tra la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León e una lavoratrice del settore sanitario, Delia. Il problema nasce dal mancato computo, ai fini dell’anzianità per il riconoscimento della carriera professionale, dell’esperienza lavorativa acquisita presso un ospedale pubblico portoghese.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente nel procedimento principale aveva prestato servizi in Portogallo tra il 2000 e il 2007 nella categoria di infermiera. Nel 2017 aveva chiesto l’accesso al grado I della carriera professionale nel servizio sanitario di Castiglia e León, facendo valere oltre dieci anni di esperienza complessiva. L’amministrazione regionale aveva riconosciuto solo l’esperienza maturata nel sistema sanitario spagnolo, escludendo il periodo portoghese. Il giudice amministrativo di primo grado aveva accolto il ricorso della lavoratrice; in appello, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se tale esclusione fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte interpreta principalmente:
- l’articolo 45 TFUE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori;
- l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011, sulla parità di trattamento in materia di condizioni di impiego e di lavoro;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, richiamato per ribadire che l’organizzazione dei servizi sanitari resta di competenza degli Stati membri, pur nel rispetto del diritto dell’Unione;
- la direttiva 2005/36/CE, evocata in via incidentale per distinguere il caso di specie dal regime di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se una norma che esclude il servizio prestato in un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro dal calcolo dell’anzianità sia contraria alla libera circolazione dei lavoratori;
- se la mancanza, nell’Unione, di criteri generali di omologazione delle carriere del personale sanitario possa legittimare tale esclusione.
Ragionamento della Corte: restrizione alla libera circolazione
La Corte ricorda che, sebbene l’organizzazione dei servizi sanitari rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono comunque rispettare le libertà fondamentali del Trattato. In particolare, una misura nazionale che renda meno attraente l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori costituisce una restrizione vietata anche quando si applichi indistintamente a tutti i lavoratori.
La normativa spagnola, limitando la presa in considerazione della sola esperienza maturata nei servizi sanitari spagnoli, è idonea a dissuadere un lavoratore dal trasferirsi in un altro Stato membro, poiché l’esperienza accumulata all’estero potrebbe non essere valorizzata al ritorno in Spagna. La Corte osserva inoltre che tale meccanismo può incidere in modo particolare sui lavoratori migranti, integrando anche una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011.
Giustificazione invocata e limiti del potere nazionale
La Corte ammette che la tutela della salute pubblica, il miglioramento della qualità delle cure e la corretta organizzazione del servizio sanitario possono costituire obiettivi di interesse generale. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se l’esclusione dell’esperienza maturata in altri Stati membri sia effettivamente idonea e necessaria per conseguire tali obiettivi.
In questo contesto, la Corte respinge l’argomento secondo cui l’assenza di armonizzazione tra i sistemi sanitari nazionali o di criteri comuni di comparazione delle carriere renderebbe automaticamente giustificata l’esclusione. Ricorda infatti che, anche quando manca un regime UE uniforme, lo Stato membro ospitante deve valutare l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente e confrontarli con i requisiti nazionali.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 ostano a una normativa nazionale che impedisca di prendere in considerazione, ai fini dell’anzianità, l’esperienza professionale acquisita presso un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro, salvo che la restrizione sia giustificata da un obiettivo di interesse generale, sia idonea a realizzarlo e non ecceda quanto necessario.
Principio affermato
Il computo dell’esperienza professionale maturata in un altro Stato membro non può essere escluso in modo automatico nel riconoscimento della carriera sanitaria: una simile esclusione costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori e può sopravvivere solo se superi rigorosamente il test di giustificazione e proporzionalità.
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