Sentenza n. 11786/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – rigetto formatosi ex art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec da parte ricorrente, in data 7 febbraio 2026, alle Amministrazioni resistenti con riferimento al silenzio serbato dal MUR e dal CINECA, nonché per l’annullamento - della nota prot. n. 2026-UNFGCLE-0019596 del 27 marzo u.s., notificata in pari data, con la quale l’Università degli Studi di Foggia, ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti amministrativi notificata da parte ricorrente; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad avere accesso, mediante visione ed estrazione di copia, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti amministrativi e, segnatamente: - i verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice di Codesta Spett.le Università con riguardo alle prove della parte ricorrente; - i verbali e la griglia di correzione delle prove dell’odierna parte ricorrente sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento; - i verbali e/o documenti attestanti l’adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l’elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale e trasmessi a Codesta Spett.le Università; - per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati; - la griglia di valutazione delle domande somministrate a parte ricorrente nelle due sessioni d’esame. - le generalità di due potenziali controinteressati in quanto collocati in posizioni utile in graduatoria presso l’Ateneo resistente; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, all’esibizione e alla consegna a parte ricorrente della suddetta documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso agli atti e parziale diniego di accesso adottato dall'Università degli Studi di Foggia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nella procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 7 febbraio 2026 nei confronti del MUR e del CINECA, nonché l'annullamento del parziale diniego opposto dall'Università degli Studi di Foggia con nota del 27 marzo 2026. L'istanza riguardava, tra l'altro, i verbali relativi alla correzione delle prove sostenute dalla ricorrente, le griglie di correzione, i criteri valutativi per le domande a completamento, gli atti relativi al riesame e all'eventuale annullamento o riassegnazione di punteggi, la cronologia delle modifiche ai punteggi, gli atti di autotutela e le generalità di potenziali controinteressati collocati utilmente in graduatoria. È stata inoltre chiesta la condanna delle amministrazioni all'esibizione e consegna della documentazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. All'udienza di discussione la ricorrente ha chiesto tale pronuncia, riferendo che il proprio interesse conoscitivo era stato soddisfatto dall'adempimento dell'amministrazione alle ordinanze istruttorie adottate dalla Sezione in separati giudizi. Il giudice ha quindi ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione nel merito della domanda di accesso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale fondamento della contestazione del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso; la decisione, tuttavia, non esamina nel merito la legittimità del silenzio.
Massime di principio
- La domanda giudiziale di accesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'interesse conoscitivo del richiedente risulti integralmente soddisfatto dall'acquisizione della documentazione richiesta o dall'adempimento dell'amministrazione.
- Quando il ricorrente dichiara in udienza che l'interesse alla trattazione della controversia è venuto meno per effetto dell'adempimento amministrativo, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità senza esaminare la legittimità del silenzio-rigetto o del diniego di accesso impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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