Cassazione Penale, Ordinanza n. 12586/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro un provvedimento del GUP del Tribunale di Palermo, emesso il 12 settembre 2025, con cui era stata resa una decisione su una questione preliminare di competenza territoriale. Con un unico motivo, ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la competenza territoriale spettasse al Tribunale di Roma e chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la decisione impugnata era una statuizione preliminare del GUP, non autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione perché priva di contenuto definitorio e meramente strumentale rispetto al decreto che dispone il giudizio. La Corte ha inoltre ricordato che, per ottenere una decisione pregiudiziale della Cassazione sulla competenza, la parte avrebbe dovuto attivare il meccanismo di rimessione della questione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il corretto strumento processuale da attivare quando si intenda sollecitare una decisione pregiudiziale della Corte di cassazione sulla competenza; non è sufficiente proporre direttamente ricorso avverso la statuizione preliminare del GUP.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi esimenti, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Viene richiamato come fonte introduttiva dell'art. 24-bis cod. proc. pen.
Massime di principio
- Le ordinanze o decisioni interlocutorie del GUP su eccezioni e questioni preliminari, quando non abbiano contenuto definitorio, non sono autonomamente impugnabili con ricorso per cassazione.
- La questione di competenza, quando si intenda sottoporla alla Corte di cassazione in via pregiudiziale, deve essere veicolata attraverso il procedimento previsto dall'art. 24-bis cod. proc. pen.; l'impugnazione diretta del provvedimento preliminare è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →