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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12586/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro un provvedimento del GUP del Tribunale di Palermo, emesso il 12 settembre 2025, con cui era stata resa una decisione su una questione preliminare di competenza territoriale. Con un unico motivo, ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la competenza territoriale spettasse al Tribunale di Roma e chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la decisione impugnata era una statuizione preliminare del GUP, non autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione perché priva di contenuto definitorio e meramente strumentale rispetto al decreto che dispone il giudizio. La Corte ha inoltre ricordato che, per ottenere una decisione pregiudiziale della Cassazione sulla competenza, la parte avrebbe dovuto attivare il meccanismo di rimessione della questione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    È il corretto strumento processuale da attivare quando si intenda sollecitare una decisione pregiudiziale della Corte di cassazione sulla competenza; non è sufficiente proporre direttamente ricorso avverso la statuizione preliminare del GUP.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi esimenti, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Viene richiamato come fonte introduttiva dell'art. 24-bis cod. proc. pen.

Massime di principio

  • Le ordinanze o decisioni interlocutorie del GUP su eccezioni e questioni preliminari, quando non abbiano contenuto definitorio, non sono autonomamente impugnabili con ricorso per cassazione.
  • La questione di competenza, quando si intenda sottoporla alla Corte di cassazione in via pregiudiziale, deve essere veicolata attraverso il procedimento previsto dall'art. 24-bis cod. proc. pen.; l'impugnazione diretta del provvedimento preliminare è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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