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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4002/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 15/06/2020 che aveva confermato la condanna per tentato omicidio aggravato dai futili motivi (fatti del 2/05/2018): il ricorrente contestava, alternativamente, la ricostruzione dei fatti, la mancanza di dolo omicidiario, l'idoneità letale del coltello utilizzato, la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante e sulla recidiva, la carenza di univocità degli atti e la corretta qualificazione del dolo (sostenendo che si sarebbe dovuto riconoscere al più il dolo eventuale).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è stata depositata in motivazione il 20/07/2020 e, ai sensi dell'art. 585 c.2 lett. c) c.p.p., il termine di 45 giorni per proporre ricorso è iniziato il 15/09/2020 e si è estinto il 29/10/2020; il ricorso è stato invece depositato il 25/11/2020. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità e, accertata l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la riserva di deposito della motivazione della sentenza; la Corte ha rilevato che la motivazione è stata depositata entro il termine previsto (20/07/2020).

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla data di deposito della motivazione; la Corte ha calcolato l'inizio e la scadenza di detto termine per ritenere il ricorso tardivo.

  • art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando proposta oltre i termini; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente di imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla cassa delle ammende; la somma è stata equitativamente fissata in 3.000 euro.

  • Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    "I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale..."

    La Corte ha richiamato questo orientamento per affermare che il termine per la redazione e deposito della motivazione non è soggetto alla sospensione feriale e dunque non influenza il decorso del termine per proporre impugnazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per precisare che, nella fattispecie, non sono emersi elementi che dimostrino colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha inciso solo sull'entità del sanzionamento pecuniario.

  • Riferimenti normativi su periodo feriale (d.l. n. 132/2014 conv. L. n. 162/2014; L. n. 742/1969)

    La Corte ha richiamato le modifiche normative e la disciplina sulla sospensione feriale per chiarire che la sospensione riguarda i termini per le parti e non quelli per la redazione e deposito della motivazione.

Massime di principio

  • La tardività nell'impugnazione è causa di inammissibilità: verificare con precisione le date di emissione e deposito della motivazione e il relativo decorso dei termini per proporre ricorso (art. 585 c.p.p.).
  • Il termine per il deposito della motivazione non è soggetto alla sospensione feriale; tale circostanza può influenzare il calcolo del termine per proporre impugnazione e quindi la tempestività del ricorso.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure relative alla qualificazione del reato o alla valutazione probatoria.
  • Anche in assenza di grave colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), seppur in misura equitativa.
  • In situazioni simili, è essenziale monitorare i termini processuali e, se necessario, chiedere certificazioni date ufficiali di deposito per calcolare correttamente i termini di impugnazione; la tempestività procedurale è condizione di ammissibilità fondamentale.

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