Cassazione Penale, Sentenza n. 4002/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 15/06/2020 che aveva confermato la condanna per tentato omicidio aggravato dai futili motivi (fatti del 2/05/2018): il ricorrente contestava, alternativamente, la ricostruzione dei fatti, la mancanza di dolo omicidiario, l'idoneità letale del coltello utilizzato, la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante e sulla recidiva, la carenza di univocità degli atti e la corretta qualificazione del dolo (sostenendo che si sarebbe dovuto riconoscere al più il dolo eventuale).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è stata depositata in motivazione il 20/07/2020 e, ai sensi dell'art. 585 c.2 lett. c) c.p.p., il termine di 45 giorni per proporre ricorso è iniziato il 15/09/2020 e si è estinto il 29/10/2020; il ricorso è stato invece depositato il 25/11/2020. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità e, accertata l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che prevede la riserva di deposito della motivazione della sentenza; la Corte ha rilevato che la motivazione è stata depositata entro il termine previsto (20/07/2020).
art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla data di deposito della motivazione; la Corte ha calcolato l'inizio e la scadenza di detto termine per ritenere il ricorso tardivo.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando proposta oltre i termini; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente di imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla cassa delle ammende; la somma è stata equitativamente fissata in 3.000 euro.
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
"I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale..."
La Corte ha richiamato questo orientamento per affermare che il termine per la redazione e deposito della motivazione non è soggetto alla sospensione feriale e dunque non influenza il decorso del termine per proporre impugnazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per precisare che, nella fattispecie, non sono emersi elementi che dimostrino colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha inciso solo sull'entità del sanzionamento pecuniario.
Riferimenti normativi su periodo feriale (d.l. n. 132/2014 conv. L. n. 162/2014; L. n. 742/1969)
La Corte ha richiamato le modifiche normative e la disciplina sulla sospensione feriale per chiarire che la sospensione riguarda i termini per le parti e non quelli per la redazione e deposito della motivazione.
Massime di principio
- La tardività nell'impugnazione è causa di inammissibilità: verificare con precisione le date di emissione e deposito della motivazione e il relativo decorso dei termini per proporre ricorso (art. 585 c.p.p.).
- Il termine per il deposito della motivazione non è soggetto alla sospensione feriale; tale circostanza può influenzare il calcolo del termine per proporre impugnazione e quindi la tempestività del ricorso.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure relative alla qualificazione del reato o alla valutazione probatoria.
- Anche in assenza di grave colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), seppur in misura equitativa.
- In situazioni simili, è essenziale monitorare i termini processuali e, se necessario, chiedere certificazioni date ufficiali di deposito per calcolare correttamente i termini di impugnazione; la tempestività procedurale è condizione di ammissibilità fondamentale.
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