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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di Giunta comunale e determinazione dirigenziale di avvio della procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, comproprietaria di un terreno occupato dal Comune, aveva già ottenuto una sentenza che imponeva all’amministrazione di decidere se acquisire il bene o restituirlo. Ha impugnato la deliberazione di Giunta comunale e la determinazione n. 115 del 21 agosto 2023, con cui era stata avviata la procedura di acquisizione sanante. Ha dedotto: incompetenza e difetto di attribuzione, sostenendo che la decisione sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari spettasse al Consiglio comunale; violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; carenza di motivazione e omessa valutazione comparativa degli interessi, per mancata indicazione delle ragioni attuali ed eccezionali dell’acquisizione, delle alternative alla stessa e degli interessi privati coinvolti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della successiva deliberazione consiliare del 12 ottobre 2023, con cui era stata disposta l’acquisizione del terreno e autorizzata l’adozione del provvedimento acquisitivo. Il TAR ha inoltre esaminato d’ufficio la possibile tardività del ricorso.

La decisione

Il TAR ha escluso la tardività, rilevando che non era stata provata la notificazione del provvedimento alla ricorrente il 21 agosto 2023. La notificazione al difensore munito di mandato processuale non produce effetti nei confronti della parte quando riguarda un atto non processuale inerente al rapporto sostanziale. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile. La determinazione dirigenziale e la deliberazione di Giunta avevano natura preparatoria: la prima costituiva atto di gestione e la seconda atto di indirizzo, entrambi privi di autonoma lesività. La lesione della posizione della ricorrente derivava invece dagli atti successivi, in particolare dalla deliberazione consiliare del 12 ottobre 2023, con cui era stata disposta l’acquisizione del fondo, e dal successivo provvedimento acquisitivo demandato al funzionario competente. La mancata impugnazione degli atti concretamente conformativi della situazione giuridica della ricorrente ha determinato l’inammissibilità del ricorso. Le censure di merito sono state assorbite. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La procedura acquisitiva si articola in atti preparatori e in un successivo atto idoneo a disporre concretamente l’acquisizione del bene; la lesione deriva dall’atto acquisitivo e non dagli atti meramente preparatori.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dalla ricorrente, ma non esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Tribunale ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del ricorso, ma ha escluso tale vizio per mancanza di prova della notificazione alla ricorrente.

Massime di principio

  • Gli atti di indirizzo e gli atti gestionali che si limitano ad avviare una procedura di acquisizione sanante, senza disporre l’acquisizione del bene, hanno natura preparatoria e non sono autonomamente lesivi né immediatamente impugnabili.
  • Nella procedura di acquisizione sanante, l’interesse a ricorrere deve essere esercitato impugnando l’atto successivo che dispone concretamente l’acquisizione del bene e conforma la situazione giuridica del proprietario; la mancata impugnazione di tale atto rende inammissibile il ricorso contro i precedenti atti preparatori.
  • La notificazione di un atto amministrativo sostanziale al difensore munito di mandato alla lite non produce, di regola, effetti nei confronti della parte, poiché il mandato processuale abilita il difensore a ricevere gli atti del processo, non quelli inerenti al rapporto sostanziale controverso.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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