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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17088/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha presentato due motivi: 1) violazione degli artt. 62, n. 6) e 133 cod. pen., sostenendo che la Corte d'appello non abbia spiegato come l'imputato avrebbe potuto risarcire integralmente la vittima prima del dibattimento e non abbia indicato criteri per la quantificazione del risarcimento, pur avendo poi liquidato equitativamente il danno; 2) violazione degli artt. 76 cod. proc. pen. e 185 cod. pen. in relazione alle statuizioni civili, deducendo che la parte civile, avendo già ricevuto l'integrale somma di euro 50.000,00, avrebbe dovuto essere estromessa dall'appello e non avrebbe dovuto partecipare al giudizio né ottenere la condanna alle spese processuali in suo favore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha respinto il primo motivo (ritenuto infondato), confermando che il giudice può valutare l'adeguatezza di una transazione e non è sempre tenuto a una quantificazione analitica del danno; ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la parte civile non avesse interesse a partecipare all'appello dopo l'integrale corresponsione della somma stabilita in primo grado, e ha annullato senza rinvio la statuizione che condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile (rigettato).

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6) cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attenuante per aver risarcito il danno presuppone una riparazione integrale; tuttavia il giudice penale può disattendere un accordo transattivo ritenuto incongruo e non è sempre tenuto a una quantificazione analitica del danno quando l'accordo non la contempla.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in connessione con la determinazione della pena e con l'operatività dell'attenuante da riparazione del danno; la Corte sottolinea che l'onere di dimostrare la congruità dell'offerta spetta all'imputato.

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione della parte civile al procedimento d'appello e al suo interesse a impugnare le decisioni che incidono sul danno.

  • art. 185 cod. pen.

    Citato nel motivo relativo alle statuizioni civili; la pronuncia rileva che la presenza della parte civile nel giudizio d'appello richiede un interesse concreto, assente se il danno è già stato integralmente soddisfatto e non è stata disposta determinazione ulteriore dal giudice civile.

  • Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    La massima stabilisce che la parte civile ha interesse ad impugnare le decisioni penali riguardanti circostanze che incidono sul danno patrimoniale o non patrimoniale; tuttavia tale interesse non sussiste quando l'accertamento impugnato non può modificare l'effettiva entità del risarcimento già integralmente corrisposto.

  • Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021 e altre pronunce richiamate

    Giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice penale può motivare il diniego dell'attenuante nonostante l'esistenza di un atto negoziale, e l'obbligo di motivazione è proporzionale alla specificità delle questioni sollevate in impugnazione.

Massime di principio

  • Il pagamento di una somma a titolo risarcitorio non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6): il giudice valuta la congruità e l'integralità della riparazione e può disattendere accordi transattivi non sufficienti.
  • Quando l'accordo risarcitorio non quantifica analiticamente le voci di danno, il giudice penale non è sempre tenuto a una dettagliata quantificazione: è sufficiente una motivazione proporzionata alla specificità delle censure.
  • La parte civile ha interesse a impugnare le statuizioni penali solo se l'impugnazione può influire concretamente sul ristoro patrimoniale o non patrimoniale; se il danno è stato già integralmente soddisfatto e non esiste rinvio al giudice civile, può essere estromessa dall'appello.
  • La condanna alle spese processuali a favore della parte civile può essere annullata se la partecipazione di quest'ultima al grado d'appello era priva di interesse concreto.
  • In casi analoghi all'imputato conviene documentare con precisione la congruità dell'offerta di risarcimento (elementi che provino l'integralità del ristoro) per aumentare le chance di riconoscimento dell'attenuante.

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