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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08483/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per asserita indebita fruizione di sgravi contributivi connessi all’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità. Il Tribunale e la Corte d’appello di Trento avevano annullato l’avviso, riconoscendo il diritto alla riduzione contributiva prevista dall’art. 25, comma 9, della L. n. 223/1991, perché l’assunzione della lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità era avvenuta il 30 novembre 2016, quindi prima dell’abrogazione della norma, efficace dal 1 gennaio 2017. L’INPS ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 9, L. n. 223/1991 e dell’art. 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012: sostiene che la lavoratrice non percepisse l’indennità di mobilità ma solo la disoccupazione, sicché dovrebbe applicarsi il regime più restrittivo introdotto dalla riforma (ASpI/NASpI), fondato sull’assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di tali prestazioni; invoca un concorso apparente di norme da risolversi a favore della disciplina del 2012 come lex specialis e afferma che le agevolazioni contributive sono di stretta interpretazione. La controparte replica che la disciplina invocata dall’INPS non è pertinente perché richiede presupposti diversi e, comunque, non si applica all’assunzione a tempo parziale rilevante nel caso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ratione temporis, la fattispecie ricade ancora sotto l’art. 25, comma 9, L. n. 223/1991, poiché l’assunzione è avvenuta prima dell’abrogazione della norma e prima della soppressione delle liste di mobilità. Ha quindi escluso che occorressero requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla disposizione, vale a dire l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità. Ha valorizzato il dato letterale e la ratio della misura, diretta a favorire l’occupazione stabile e a ridurre le liste di mobilità. È stato quindi confermato il riconoscimento dello sgravio contributivo e, conseguentemente, l’annullamento dell’avviso di addebito. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione interpretativa; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 9, L. 23 luglio 1991, n. 223

    "per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sia, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti"

    La disciplina richiede solo l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; non è richiesto alcun ulteriore presupposto, come la percezione dell’indennità di mobilità.

  • art. 2, comma 10-bis, L. 28 giugno 2012, n. 92

    La norma è richiamata dall’INPS come disciplina più restrittiva e speciale, ma la Corte ne esclude l’applicazione alla fattispecie perché la vicenda si colloca temporalmente sotto il previgente art. 25, comma 9, L. n. 223/1991.

  • art. 7, comma 5, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76

    È richiamato solo come fonte di introduzione/modifica del comma 10-bis dell’art. 2 L. n. 92/2012.

  • art. 24, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

    È richiamato solo come successiva modifica della disciplina del comma 10-bis.

  • art. 2, comma 71, lett. b), L. n. 92/2012

    È richiamato per la soppressione delle liste di mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2017.

  • art. 2, comma 71, lett. e), L. n. 92/2012

    È richiamato per indicare il superamento del regime di favore a decorrere dal 1 gennaio 2017.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1, c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sgravi contributivi connessi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il presupposto applicativo va individuato nel dato testuale della norma vigente ratione temporis: se la legge richiede soltanto l’assunzione a tempo indeterminato di un iscritto nelle liste di mobilità, non possono essere introdotti requisiti ulteriori non espressamente previsti.
  • Quando la disciplina agevolativa è successivamente riformata o abrogata, la sua applicazione resta regolata dal momento di perfezionamento della fattispecie costitutiva del beneficio; non è consentita una retroattività tacita della disciplina sopravvenuta in assenza di un chiaro appiglio letterale o sistematico.
  • Le agevolazioni contributive, pur essendo norme di favore, devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale e la loro ratio, senza trasformare il regime in una facoltà rimessa alla scelta discrezionale del datore di lavoro tra discipline concorrenti, se in concreto ricorrono tutti i requisiti della norma più favorevole.
  • La ratio degli sgravi per assunzione di lavoratori in mobilità è incentivare l’occupazione stabile e ridurre l’onere pubblico collegato alla permanenza nelle liste di mobilità; tale finalità conferma che l’iscrizione in tali liste è l’elemento decisivo del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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