Ordinanza n. 58/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del nulla osta PU0109602881 emesso dalla Prefettura di Pesaro, Sportello Unico Immigrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta al lavoro relativo alla richiesta PU0109602881
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Pesaro ha rigettato la richiesta di nulla osta. Ha inoltre proposto istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego. L'Amministrazione aveva prospettato, nella propria relazione, un difetto di legittimazione del ricorrente e aveva indicato ragioni ostative all'accoglimento della richiesta. Il Tribunale, nella fase cautelare e con valutazione sommaria, ha ritenuto non condivisibile l'eccezione di difetto di legittimazione e non ha ravvisato, allo stato, effettivi elementi ostativi fondati sulle ragioni poste dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini di un motivato riesame del diniego, senza disporne il definitivo annullamento né riconoscere direttamente il diritto al rilascio del nulla osta. Il riesame dovrà tenere conto delle ragioni esposte dal ricorrente e verificare, se necessario, la permanenza dell'interesse alla procedura derivante dall'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente il nulla osta. L'Amministrazione dovrà provvedere entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 7 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per accordare una tutela cautelare conformativa, finalizzata al riesame motivato dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza non mediante la sospensione meramente demolitoria dell'atto, ma imponendo all'amministrazione un riesame motivato della decisione, quando una valutazione sommaria evidenzi l'assenza di effettivi elementi ostativi e renda necessario rivalutare le ragioni dedotte dal privato.
- L'eccezione di difetto di legittimazione deve essere disattesa in sede cautelare quando, alla luce degli atti disponibili e del sommario esame proprio di tale fase, la posizione del ricorrente risulti astrattamente idonea a giustificare l'impugnazione del provvedimento.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve essere effettivo e motivato, deve considerare le deduzioni del ricorrente e può comprendere la verifica della permanenza dell'interesse sostanziale alla definizione della procedura amministrativa.
Come è indicizzato
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